Corte di Cassazione (17767/2016) – Istanza di fallimento entro l’anno di società cancellata dal registro delle imprese: notificazione eseguita dal legale del creditore a mezzo PEC.

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Data di riferimento: 
08/09/2016

 Corte di Cassazione 08 settembre 2016 – Pres. Aniello Nappi, Rel. Massimo Ferro.

Società cancellata dal registro delle imprese – Dichiarazione di fallimento entro l’anno – Fictio iuris - Capacità processuale della fallita - Conservazione – Notifica del ricorso presso la sede sociale – Modalità consentita.

Istanza di fallimento – Decreto di convocazione del tribunale – Notificazione – Procedimento – Avvio regolare – Rispetto del principio del contradditorio – Eventuale rinvio dell’udienza – Accertamento - Onere gravante sul debitore.

Istanza di fallimento – Decreto di convocazione del tribunale – Notifica telematica – Gestore di posta - Ricevuta di avvenuta consegna – Emissione – Avvenuta notifica - Prova – Difetti di funzionamento – Sola contestazione possibile.

Istanza di fallimento del creditore - Notifica tramite legale – Omesso ricorso agli ufficiali giudiziari - Consiglio dell’Ordine degli Avvocati - Autorizzazione - Utilizzo della PEC – Regolarità della notificazione

La previsione della L. Fall., art. 10, per il quale una società cancellata dal registro delle imprese può essere dichiarata fallita entro l'anno dalla cancellazione, implica che il procedimento prefallimentare e le eventuali successive fasi impugnatorie continuano a svolgersi, per fictio iuris , nei confronti della società estinta, non perdendo quest'ultima, in ambito concorsuale, la propria capacità processuale; ne consegue che pure il ricorso per la dichiarazione di fallimento può essere validamente notificato presso la sede della società cancellata, ai sensi dell'art. 145, primo comma, c.p.c. [cfr. in questa rivista https://www.unijuris.it/node/2125 Corte di Cassazione, Sez. I civ. 06/11/2013 n. 24968]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

La regolare notificazione al debitore del ricorso e del decreto di convocazione è sufficiente per l'incardinamento del giudizio nel rispetto del principio del contraddittorio, non avendo il debitore diritto alla comunicazione dell’eventuale rinvio, ma l'onere di accertarsi della data della nuova udienza. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

L'efficacia della notifica telematica, da intendersi perfezionata nel momento in cui viene emessa

dal gestore di posta elettronica del destinatario la ricevuta integrante la prova dell'avvenuta consegna del messaggio nella sua casella, non può essere contrastata ove non si pongano in evidenza difetti di funzionamento del congegno utilizzato ovvero della sequenza adottata. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

La parte creditrice istante si deve ritenere pacificamente abilitata, ad avvalersi del suo avvocato, per adempiere alla notifica alla debitrice della sua iniziativa per la dichiarazione di fallimento, stante che a detto legale è consentito, ai sensi della L. 53/1994 [in particolare da ultimo, con decorrenza dal 1 gennaio 2014, ai sensi dell’art. 3 bis, quale introdotto dalla legge stabilità 2012] di procedere direttamente a quell’adempimento, sia mediante l’ausilio degli uffici postali, sia, ex art. 149 bis c.p.c., mediante PEC, senza la necessità di fare ricorso agli ufficiali giudiziari [nello specifico la Corte di Cassazione, trattandosi di fattispecie maturata anteriormente al 31 dicembre 2013, ha, alla luce della precedente analoga disciplina di cui all’art. 25 della L. 183/2001 confermato la regolarità, comunque, della notifica, come effettuata via PEC, previa autorizzazione del Consiglio dell’Odine degli Avvocati, dal legale della parte creditrice]. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)

 

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/15807.pdf

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: