Corte di Cassazione (12382/2017) – Criterio di valutazione dello stato d’insolvenza di una società in liquidazione. Natura devolutiva piena del reclamo ex art. 18 L.F.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 17 maggio 2017 n. 12382 - Pres. Antonio Didone, Rel. Mauro Di Marzio.
Fallimento – Società in liquidazione - Stato di insolvenza – Valutazione del giudice – Capacità di soddisfacimento dei creditori sociali - Accertamento sufficiente.
Fallimento – Reclamo – Giudice – Fatti dedotti per la prima volta – Sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi - Riesame necessario.
Quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice, ai fini dell’applicazione dell’art. 5 L.F., deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l’eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto, non proponendosi l’impresa di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori sociali, ed alla distribuzione dell’eventuale residuo tra i soci, non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
In sede di reclamo ai sensi dell’art. 18 L.F. il giudice è tenuto a riesaminare, anche avvalendosi dei poteri officiosi previsti dal comma 10 di detta disposizione, tutte le questioni in ordine alla sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi del fallimento, pur attinenti a fatti non allegati da alcuno nel corso del procedimento innanzi al giudice di primo grado, né da questi rilevati d’ufficio, ed invece dedotti per la prima volta nel giudizio di reclamo [cfr. in questa rivista https://www.unijuris.it/node/2936 Corte di Cassazione 22 giugno 2016 n. 12964]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Cass.%20Civ.%2012382.2017.pdf