Corte di Cassazione (12547/2017) – Iniziativa del P.M. per la dichiarazione di fallimento: irrilevanza della diversa posizione assunta dallo stesso in sede di impugnazione e non incidenza sulla posizione del curatore.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 18 maggio 2017 n. 12547 - Pres. Antonio Didone, Rel. Massimo Ferro.
Iniziativa per la dichiarazione di fallimento - Ricorso dei creditori o richiesta del P.M. – Giudizio impugnatorio – Diversa ed opposta posizione processuale – Ininfluenza.
Dichiarazione di fallimento – Reclamo ex art. 18 – Curatore e P.M. - Interessi coinvolti – Prevalenza dell’interesse pubblico – Esclusione – Autonomia delle posizioni.
L’attualità dell’esercizio dell’iniziativa assunta dalla parte privata ex art. 6 L.F., o dal Pubblico Ministero ex art. 7 L.F., per la dichiarazione di fallimento, è qualità della relativa azione che deve rimanere tale fino alla decisione del tribunale, ma solo fino ad essa [cfr. in questa rivista Corte di Cassazione 19/09/2013 n.21478 https://www.unijuris.it/node/2711 ]; ragion per cui non è configurabile che, in sede di giudizio impugnatorio, possa avere una qualche influenza a ritroso, in termini di verifica dei presupposti del fallimento, la diversa ed opposta posizione processuale che lo stesso soggetto un tempo istante possa assumere [nello specifico la Corte di Cassazione, in sede di reclamo avverso la decisione della Corte d’Appello di revoca del fallimento, come disposto dal tribunale su richiesta del P.M., ha, pertanto, ritenuto che non si potesse considerare decisiva la circostanza che il Procuratore Generale avesse, nel corso di quel giudizio, aderito al reclamo proposto dal fallito avverso la decisione che aveva condotto alla dichiarazione del di lui fallimento]. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)
Le conclusioni assunte dal P.M. nei giudizi promossi ex art. 18 L.F. avverso la sentenza dichiarativa dell’insolvenza non esprimono alcuna valenza sovrastante la gestione dell’interesse istituzionale del curatore, al punto da rendere quest’ultimo dipendente da una diversa valutazione dell’interesse pubblico cui è preposta la prima autorità. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Cass.%20Civ.%2012547.2017.pdf