Corte di Cassazione (5255/17) – Inammissibilità della sospensione ex art. 295 c.p.c. del giudizio di opposizione allo stato passivo qualora penda in sede ordinaria una causa inerente il medesimo credito.
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Cassazione civile, sez. VI, 01 Marzo 2017, n. 5255. Pres. Vittorio Ragonesi - Est. Pietro Lamorgese.
Fallimento - Accertamento del passivo - Opposizione allo stato passivo - Accertamento del credito proposta in via ordinaria - Sospensione ex art. 295 c.p.c. del giudizio di opposizione allo stato passivo avente ad oggetto il medesimo credito - Esclusione - Fondamento
La domanda di accertamento di un credito nei confronti del fallito, in quanto soggetta al rito speciale ed esclusivo previsto dagli artt. 93 e ss. l.fall., deve essere dichiarata inammissibile o improcedibile, sicché va escluso che, ove il relativo giudizio sia ancora pendente in sede ordinaria, il giudizio di opposizione allo stato passivo avente ad oggetto l’accertamento del medesimo credito possa essere sospeso ex art. 295 c.p.c. (massima ufficiale)