Tribunale di Ancona – Fallimento: presupposti affinché la domanda di rivendica di somme di denaro, quali beni fungibili per eccellenza, possa trovare accoglimento.

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Data di riferimento: 
14/05/2024

Tribunale Ordinario di Ancona, Sez. II civ., 14 maggio 2024 (data della pronuncia) – Pres. Gabriella Pompetti, Rel. Maria Letizia Mantovani, Giud. Andrea Marani.

Fallimento – Domanda di rivendica di somme di denaro – Natura di beni fungibili per eccellenza – Presupposti perché possa trovare accoglimento – Richiesta alternativa subordinata – Proposizione di un'istanza in tal senso - Condizione necessaria.

In sede fallimentare la domanda di restituzione di somma di denaro espressamente qualificata dal creditore istante come rivendica di beni fungibili deve essere rigettata allorquando detto creditore abbia omesso di offrire la prova, essenziale ai fini di ammettere la rivendica delle somme di denaro quali beni fungibili per eccellenza, della specifica individuazione di quelle oggetto della richiesta, in uno alla prova della mancata confusione ex art. 1852 c.c. fra quelle somme e quelle inerenti, più in generale, il patrimonio del fallito, essendo ammissibile, nel caso di avvenuta confusione, soltanto una domanda di insinuazione allo stato passivo per un credito pari al valore dei beni appresi al fallimento, in assenza della quale neppure l'insinuazione per un credito pari a quello oggetto di rivendica può essere ammessa [nel caso di specie, il creditore opponente, quale cessionario degli incentivi erogati dal GSE, seppure in termini di vicinanza della prova fosse nelle condizioni di dimostrare la quantificazione specifica delle somme erogate appunto dal GSE nonché l'eventuale vincolo di indisponibilità idoneo a derogare al principio di cui all'art. 1852 c.c., si era limitato a depositare l'estratto conto del conto corrente intestato al debitore e non dedicato unicamente all'accredito degli incentivi del GSE afferente due periodi specifici durante il quale lo stesso si era trovato in concordato preventivo, così omettendo di offrire la prova, essenziale ai fini di ammettere la rivendica delle somme di denaro della specifica individuazione di quelle di cui chiedeva la restituzione, in uno alla prova della loro mancata confusione con quelle inerenti più in generale il patrimonio del fallito]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-ancona-14-maggio-2024-pres-pompetti-est-mantovani

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/31586/CrisiImpresa?Rivendica-di-beni-fungibili-e-onere-della-prova-del-creditore#google_vignette

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Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: