Corte di Cassazione (9567/17) - Presupposti per il fallimento di società cooperativa e non essenzialità dello scopo di lucro.
Cassazione civile, sez. I, 13 Aprile 2017, n. 9567. Pres. Didone, Est. Ferro.
Fallimento – Società cooperativa – Fallibilità – Presupposti – Scopo di lucro – Non essenzialità.
Anche la società cooperativa, ove svolga attività commerciale può, in caso di insolvenza, essere assoggettata a fallimento in applicazione dell'art. 2545 terdecies c.c." [Cass. 6835/2014, 14250/2016] in quanto lo scopo di lucro (c.d. lucro soggettivo) non è elemento essenziale per il riconoscimento della qualità di imprenditore commerciale, essendo individuabile l'attività di impresa tutte le volte in cui sussista una obiettiva economicità dell'attività esercitata, intesa quale proporzionalità tra costi e ricavi (cd. lucro oggettivo), requisito quest'ultimo che, non essendo inconciliabile con il fine mutualistico, ben può essere presente anche in una società cooperativa, pur quando essa operi solo nei confronti dei propri soci. Ciò a maggior ragione qualora la predetta commercialità risulti esattamente affermata allorché, prescindendo dalle enunciazioni dell'oggetto sociale e dai requisiti iscrizionali, nonché dal parere ministeriale (elementi non vincolanti), l'attività dell'ente - indagata ai fini fallimentari in contraddittorio con i creditori - risulti contaminata da rilevanti operazioni che, per natura e complessità, appaiano incompatibili con lo scopo mutualistico e non risultino né ipotizzate di una qualche strumentalità occasionale rispetto alle principali finalità dell'ente, né circoscritte a singole deviazioni di gestione ed in realtà appaiano, nell'accertamento condotto dal giudice di merito, prive di qualunque giustificazione rispetto alla rivendicata esenzione concorsuale. (Francesco Gabassi – Riproduzione riservata).