Tribunale di Treviso – Non attribuibilità del privilegio artigiano al consorzio fra imprese artigiane.
Tribunale di Treviso, 23 Febbraio 2017. Pres., est. Antonello Fabbro, dott. Gianluigi Zulian, giudice – dott.ssa Della Pietra Uliana, giudice.
Fallimento – Ammissione al passivo – Credito di consorzio fra artigiani – Privilegio ex art. 2751bis, n.5, c.c. – Non attribuibilità - Privilegio ex art. 2751bis, n.5 bis, c.c. – Presupposti per l’attribuibilità.
Con la modifica dell’art.2751bis, n.5, c.c., il legislatore ha inteso raccordare la disciplina dettata dal codice civile in materia di privilegi con la definizione di impresa artigiana prevista dalla legislazione di settore, con la conseguenza che per stabilire la natura artigiana del credito deve farsi ora riferimento alla legge quadro sull’artigianato di riferimento (diversa a seconda della regione in cui l’attività si è svolta). Ne consegue che il credito potrà essere ammesso al passivo fallimentare in privilegio ex art.2751bis, n.5, c.c. solamente a seguito di preliminare verifica circa la perdurante sussistenza – con riferimento all’epoca di insorgenza del credito – dei requisiti di cui alla legge quadro di riferimento. Tali caratteristiche non ricorrono nel consorzio, che è un organismo di secondo grado, i cui crediti sono solo indirettamente riferibili all’attività lavorativa dei soci e, quindi, non possono considerarsi quale remunerazione di un’attività artigiana. I consorzi, infatti, assumono la veste di soggetti giuridici autonomi, distinti dai singoli consorziati, dotati di autonomia patrimoniale perfetta, tant’è che i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile. Il privilegio può pertanto essere attribuito ex art. 2751 bis n. 5bis solo ai consorzi tra le cooperative agricole e limitatamente ai corrispettivi della vendita di prodotti. Tale previsione non può essere estesa ad ogni tipo di consorzio, né ad ogni credito che a un consorzio faccia capo. (Francesco Gabassi – Riproduzione riservata)