Corte d'Appello di Catania - Concordato preventivo: verifica del tribunale delle maggioranze raggiunte in sede di votazione, con particolare riguardo ad una rinuncia al privilegio manifestata oltre l’adunanza dei creditori.
Corte d'Appello di Catania, Sez. I civ. 12 ottobre 2016 – Pres. R. Cordio, Cons. Est. A. Caruso, Cons. V. Milone
Concordato preventivo – Votazione - Verifica delle maggioranze raggiunte - Tribunale - Adempimento dovuto.
Concordato preventivo - Chiusura dell’adunanza dei creditori - Creditore privilegiato - Rinuncia al privilegio nei venti giorni successivi - Ammissione al voto – Esclusione - Impossibilità per gli altri creditori di contestare.
Concordato preventivo - Diritto di voto – Possibile partecipazione dei soli creditori falcidiati – Ipotesi non condivisa – Motivazione.
La centralità affidata, nel nuovo assetto del concordato preventivo, al tribunale, ai fini del calcolo delle maggioranze necessarie per l’approvazione da parte dei creditori ammessi al voto delle proposte depositate, comporta che il collegio, sia in sede di omologazione del concordato ex art. 180 L.F. che in sede di dichiarazione di improcedibilità dello stesso ai sensi degli artt. 179 e 162, secondo comma, L.F., è sempre chiamato a verificare, anche d’ufficio, le decisioni provvisoriamente assunte dal giudice delegato in merito al computo delle maggioranze e al calcolo dei voti (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Il creditore munito di privilegio, pegno o ipoteca, che ai sensi dell’art. 177, secondo comma, L.F. non è ammesso a votare una proposta di concordato se non rinunciando in tutto o in parte al suo diritto di prelazione, si deve ritenere che non possa incidere direttamente e unilateralmente sul calcolo delle maggioranze, e quindi sull’esito della votazione, in violazione delle norme procedimentali che regolamentano la rinuncia al privilegio, utilizzando, per la formalizzazione della rinuncia, lo spatium deliberandi di venti giorni dalla chiusura del verbale che la legge, ex art. 178 ultimo comma L.F., prevede quale termine utile per l’esercizio del voto da parte degli aventi diritto. Pertanto, il creditore privilegiato può al più tardi rinunciare al privilegio entro la chiusura dell’adunanza dei creditori di cui agli artt. 174 e 175 L.F. e ciò al fine di non privare gli altri creditori della possibilità di contestare quel particolare credito, di cui solo a seguito della rinuncia al privilegio si deve tenere conto al fine del calcolo delle maggioranze. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Per quanto concerne le limitazioni possibili del diritto al voto nel concordato preventivo, a prescindere da quelle relative ai creditori privilegiati, si deve ritenere che non si possa considerare così pacifico il principio che vorrebbe che la partecipazione al voto sia resa possibile solo ai creditori falcidiati dal concordato e ciò per una serie di motivi: sia perché buona parte della dottrina riconosce tale diritto anche ai chirografari nei cui confronti la proposta preveda l’integrale soddisfazione; sia perché l’art. 184, comma 1, L.F. non prevede alcuna limitazione a favore dei creditori che abbiano la possibilità di soddisfarsi per la parte falcidiata nei confronti dei coobbligati, dei fideiussori e degli obbligati in via di regresso; sia perché, secondo l’opinione maggioritaria e preferibile, va ammesso al voto anche il creditore chirografario che vanti diritti di prelazione su beni appartenenti ad un terzo; sia, infine, in quanto le cause di esclusione dal voto sono espressamente previste dall’art. 177, quarto comma, L.F. e le stesse si devono considerare tipiche e non suscettibili di applicazione analogica. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)