Corte di Cassazione – Fallimento del socio occulto di s.a.s. già ammesso al passivo della società.
Corte di Cassazione, Sez. I Civ., 23 dicembre 2016 – Pres. Barnabai, Rel. Terrusi.
Fallimento – S.a.s. – Accertata presenza di socio occulto – Ammissione al passivo precedente all’accertamento della veste di socio occulto.
Fallimento – S.a.s. – Socio occulto – Accomandatario – Accomandante.
La preventiva ammissione allo stato passivo per crediti verso la società non della preclude la pronuncia di fallimento ex art. 147 l.f, qualora si accerti che lo stesso creditore ricopriva la qualità di socio occulto. È inequivocabile che la dichiarazione di fallimento derivante dall’accertamento della veste di socio occulto, operi ex nunc, motivo per cui non può riconoscersi nessun tipo di impedimento dettato dalla precedente ammissione al passivo dello stesso in qualità di creditore. (Eleonora Toso – Riproduzione riservata)
La presenza accertata di un socio occulto, in una società ad accomandita semplice, non è sufficiente a far presumere la qualifica di socio accomandatario. Per poter stabilire la responsabilità del socio occulto, deve essere infatti accertata volta per volta la posizione assunta. Il socio occulto sarà illimitatamente responsabile solo qualora contravvenga al divieto ex art. 2320 c.c. di compiere atti di amministrazione o di trattare o concludere affari in nome e per conto della società. ( Eleonora Toso – Riproduzione riservata)