Corte di Cassazione (10041/17) – Fallimento ed insinuazione al passivo: prove del credito del lavoratore rappresentate da buste paga e modelli CUD.
Corte di Cassazione, Sez. VI civ., 20 aprile 2017 n. 10041 - Pres. Vittorio Ragonesi, Rel. Maria Acierno.
Fallimento - Ex lavoratore dipendente - Domanda di ammissione al passivo – Credito per retribuzioni o TFR – Buste paga e modelli CUD – Produzione - Esistenza e della durata del rapporto di lavoro – Efficacia probatoria - Congruità.
La domanda di ammissione al passivo di una società fallita proposta da un ex lavoratore dipendente in ordine ad un suo credito retributivo costituito da alcune mensilità e al TFR, si deve ritenere congruamente provato ex art. 2697 c.c. relativamente all’esistenza e alla effettiva durata del rapporto di lavoro subordinato, laddove quel creditore produca sia le buste paga dei periodi lavorativi, sia i modelli CUD relativi all’intera durata del rapporto, sia la lettera di licenziamento. Ciò in quanto in particolare i modelli CUD di provenienza pubblica integrano i requisiti di prova documentale richiesta al fine dell’opponibilità della prova scritta di un credito al fallimento, anche in ordine al parametro di cui all’art. 2704 c.c., vale a dire relativamente alla data nei confronti dei terzi delle scrittura private; quanto alle buste paga rilasciate al lavoratore, queste, ove munite della firma, della sigla o del timbro del datore di lavoro hanno piena efficacia probatoria del credito insinuato a prescindere anche dalla sottoscrizione “per ricevuta” apposta dal lavoratore. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Cass.%20Civ.%2010041.2017.pdf