Tribunale di Treviso – Omologazione di un concordato preventivo approvato dai creditori: opposizione da parte di un creditore appartenente ad un classe che aveva espresso voto favorevole alla proposta.
Tribunale di Treviso, Sez. II civ., 21 aprile 2017 - Pres. Rel. Caterina Passarelli, Giudici Elena Rossi e Gianluigi Zulian.
Concordato preventivo – Approvazione – Voto favorevole della maggioranza dei creditori e delle singole classi – Opposizione da parte di un creditore – Appartenenza a classe favorevole – Motivo del dissenso - Non convenienza del piano - Inammissibilità.
Il creditore dissenziente che appartenga ad una classe assenziente, può proporre opposizione all’omologa di una proposta concordataria solo a riguardo della regolarità formale della procedura, esame di cui è investito il Tribunale, ma non in merito alla sua convenienza (intesa come valutazione, rimessa ai creditori, consistente nel confronto fra il soddisfacimento da questi raggiungibile con il concordato e quello ottenibile ricorrendo attraverso le procedure alternative concretamente praticabili), atteso che l’art. 180, quarto comma, L.F. riconosce sul punto la legittimazione unicamente al creditore appartenente ad una classe dissenziente, ovvero, nell’ipotesi di mancata formazione delle classi, ai creditori dissenzienti che rappresentino il 20% dei creditori ammessi al voto [nello specifico il tribunale, in mancanza di una assoluta e manifesta inettitudine del piano che potesse legittimare l’opponente a lamentare la mancanza di un presupposto di ammissibilità della proposta concordataria e stante che la stessa aveva attenuto il voto favorevole ex art. 177 L.F. della maggioranza dei crediti ammessi ed in particolare di quello della classe cui l’opponente apparteneva, ha respinto l’opposizione e, conseguentemente, omologato il concordato]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Trib.%20Treviso%2021.04.2017.pdf