Tribunale di Bologna - Proposta di concordato con riserva presentata in costanza di istanza di fallimento. Posizione dei creditori e del debitore in sede concordataria o nell’eventuale successiva fase fallimentare.
Tribunale di Bologna, Sez. IV civ. e fall., 21 dicembre 2015 - Pres. Anna Maria Drudi, Rel.
Maurizio Atzori, Giud. Manuela Velotti.
Concordato con riserva – Richiesta di ammissione – Contestuale istanza di fallimento – Abbreviazione dei termini - Esito negativo della proposta concordataria – Presupposto necessario della dichiarazione di fallimento.
Procedura di concordato – Posizione dei creditori – Istanza di fallimento – Iniziativa consentita –Audizione possibile – Tutela dei singoli – Creditore istante – Diritto di difesa - Primo od eventuale secondo grado - Ammissibilità della proposta concordataria - Facoltà di interloquire in merito.
Procedura di concordato – Proposta presentata in costanza di istanza di fallimento – Tribunale - Decreto di inammissibilità – Successiva fase pre-fallimentare – Audizione del fallendo in camera di consiglio – Necessità – Esclusione - Proposizione di ulteriori elementi da parte del P.M. – Ipotesi particolare - Audizione necessaria del debitore.
Laddove il debitore abbia richiesto l’ammissione ad una procedura di concordato con riserva ex art. 161, sesto comma, L.F., il creditore, che mediante deposito di una memoria di intervento ne abbia richiesto il fallimento, non può ottenere, finché la procedura di concordato non abbia avuto un esito negativo, la relativa dichiarazione in quanto questa priverebbe di senso l’assegnazione da parte del giudice al debitore del termine di sessanta giorni per la presentazione della proposta. Termine che , pur tuttavia, in presenza di detta istanza è soggetto a restrizioni temporali ben più rigide rispetto al concordato in bianco libero da richieste di fallimento (Pierluigi Ferrini riproduzione riservata)
Va osservato che il legislatore non ha affatto relegato i creditori a quello di meri spettatori dell’attività dell’imprenditore che intenda risolvere la crisi attraverso gli strumenti alternativi alla declaratoria di fallimento e ciò in quanto non solo non ha precluso agli stessi la possibilità di richiedere, anche nel corso della procedura di concordato detta pronuncia, non solo ha previsto che possano, ex art, 161, ottavo comma, essere “in ogni momento” sentiti, ma, a tutela non solo della loro collettività ma anche delle loro singole posizioni, ha, con la riforma di cui al D. L. 27 giugno 2015, n.83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132, previsto che la proposta debba indicare l’utilità assicurata a ciascun creditore singolarmente considerato. Tra tutti ha comunque rafforzato particolarmente la legittimazione a interloquire del creditore che abbia richiesto il fallimento, che deve essere sentito in sede di valutazione della proposta concordataria stante la decisività delle di lui conclusioni ai fini dell’esito finale del procedimento, e ciò non solo in primo grado, ma anche, in ipotesi di impugnazione dell’eventuale sentenza di fallimento che sia conseguente alla pronuncia di inammissibilità della proposta concordataria, in secondo grado, dato che il suo diritto di difesa risulterebbe monco qualora non potesse contraddire anche a riguardo di detta pronuncia. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Il debitore che abbia presentato istanza di ammissione al concordato preventivo in pendenza della procedura fallimentare a suo carico, non deve essere obbligatoriamente sentito nel corso del sub-procedimento, in camera di consiglio, diretto alla declaratoria di fallimento, che si apre all’esito della dichiarazione di inammissibilità, ex art 162, secondo comma, L.F., della di lui proposta, qualora ne sia stata disposta l’audizione in ordine all’istanza di concordato ed abbia avuto la possibilità di svolgere tutte le sue difese, in particolare tramite deposito di memorie, nel corso di quella procedura. Ciò purché il Pubblico Ministero non adduca, in sede di richiesta di fallimento e a dimostrazione dello stato di insolvenza, elementi ulteriori rispetto a quelli già acquisiti al procedimento. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)