Tribunale di Belluno – Non fattibilità giuridica di un piano di concordato con continuità che violi le cause legittime di prelazione, non rispetti le previsioni e preveda una moratoria anche per i crediti prededucibili.
Tribunale di Belluno 17 febbraio 2017 - Pres. Antonella Coniglio, Est. Anna Travia, Giudice Paolo Velo.
Concordato con continuità aziendale – Surplus e utili conseguiti – Destinazione ai soli chirografari - Inammissibilità – Rispetto delle cause di prelazione – Necessità.
Concordato con continuità aziendale - Tribunale – Riscontro – Mancato rispetto delle previsioni –Non fattibilità giuridica – Giudizio non precluso.
Concordato con continuità aziendale – Previsione – Moratoria ultrannuale - Crediti prededucibili – Inammissibilità.
Risulta fondato il rilievo di non fattibilità giuridica di una proposta di concordato con continuità che preveda la prosecuzione diretta per un prefissato numero di anni dell’attività aziendale e la successiva cessione unitaria a terzi dell’azienda o, atomisticamente, dei singoli beni che la compongono, con l’intento di destinare sia l’eventuale plusvalore realizzato della vendita dei beni, che gli utili generati dalla temporanea continuazione dell’attività, in violazione del disposto dell’art. 160, secondo comma L.F., ai soli creditori chirografari, non sussistendo le condizioni per poter qualificare tale plusvalore come “finanza esterna”, come tale attribuibile ai creditori diversi da coloro che vantano diritti di prelazione sui beni oggetto del compendio. “L’apporto del terzo si sottrae, infatti, al divieto di alterazione della graduazione dei crediti privilegiati solo allorché risulti neutrale rispetto allo stato patrimoniale della società debitrice, non comportando né un incremento dell’attivo, sul quale i creditori privilegiati dovrebbero in ogni caso essere collocati secondo il loro grado, né un aggravio del passivo della medesima, con riconoscimento di ragioni di credito a favore del terzo, indipendentemente dalla circostanza che tale credito sia stato o no postergato.” [cfr. in questa rivista Corte di Cassazione, Sez. I, sentenza n. 9373 dell’ 8 giugno 2012 https://www.unijuris.it/node/1517] (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Non può essere ritenuto precluso al Tribunale in sede di omologazione il giudizio di non fattibilità di un piano di concordato con continuità per la constatata erroneità delle previsioni di fatturato poste, relativamente ad un certo anno già concluso, a fondamento del piano stesso, in quanto tale giudizio non si risolve in una mera valutazione sulla fattibilità economica, come tale demandata ai creditori, bensì in una valutazione sulla sua fattibilità giuridica. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Risulta in contrasto col disposto dell’art. 186 bis , secondo comma lettera c), L.F. il piano di concordato con continuità che preveda una moratoria (nello specifico ultrannuale) non solo per i crediti privilegiati, ma anche per i crediti prededucibili, in quanto detta disposizione legittima la moratoria entro l’anno dall’omologazione soltanto con riguardo “ai creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca” . (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)