Corte di Cassazione (8903/17) – Presupposti di legittimità dell’iniziativa del P.M. volta alla dichiarazione di fallimento. Accertamento dello stato di insolvenza in sede di reclamo e fatti posti a fondamento della decisione.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 06 aprile 2017 n. 8903 - Pres. Antonio Didone, Rel. Massimo Ferro.
Istanza di fallimento - Presupposti di legittimazione del P.M. – Insolvenza risultante in sede civile – Illimitatezza del riscontro – Decozione risultante in ambito penale – Avvio dell’azione penale – Enunciazione delle ragioni dell’iniziativa - Condizioni non richieste.
Sentenza dichiarativa di fallimento – Reclamo – Stato di insolvenza – Riscontro basato su fatti nuovi – Ammissibilità - Anteriorità rispetto alla pronuncia – Presupposto necessario.
Una volta venuta meno la possibilità di dichiarare d’ufficio il fallimento, si deve, analogamente alla previsione del secondo comma dell’art. 7 L.F. che si riferisce al procedimento civile senza limitazioni di sorta, considerare rientrante nella legittimazione del P.M. di cui al primo comma di detta disposizione la presentazione da parte dello stesso della richiesta di fallimento in tutti i casi nei quali detto organo abbia nel corso di un procedimento penale istituzionalmente appreso la notitia decoctionis e ciò a prescindere dall’avvio di una vera e propria azione penale e senza che da parte dello stesso P.M. sia necessario che si enuncino le ragioni di interesse pubblico per le quali agisce. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Nel giudizio di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento ex art. 18 L.F. l’accertamento dello stato d’insolvenza va compiuto con riferimento alla data di dichiarazione di fallimento, ma può fondarsi anche su fatti diversi da quelli in base ai quali il fallimento è stato dichiarato, purché si tratti di fatti anteriori alla pronuncia conosciuti successivamente in sede di gravame o desunti da circostanze non contestate risultanti dallo stato passivo. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)
http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Cass.%20Civ.%208903.2017.pdf