Tribunale di Rovigo – Concordato preventivo: atti di gestione che possono essere posti in essere dall’imprenditore a prescindere da una autorizzazione giudiziale e controllo da parte dei commissari.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
24/11/2015

Tribunale di Rovigo 24 novembre 2015 - Pres. D'Amico, Est. Martinelli.

Concordato preventivo – Gestione dell’imprenditore - Attività costituenti normale esercizio – Rispetto dei  limiti previsti dal piano – Atti di ordinaria amministrazione –  Autorizzazione giudiziale – Presupposto non necessario - Controllo dei commissari.

Nel concordato preventivo, stante che la gestione dell’impresa che sia funzionale alla realizzazione del piano rimane all’imprenditore con ogni effetto e responsabilità, questa non può essere paralizzata da continui non necessari atti di autorizzazione giudiziale, laddove consista in attività che sono strettamente connesse al suo normale esercizio e che si esplicano nei limiti indicati dagli istanti. Dette attività, qualora risultino rispettose di quei presupposti, possono infatti considerarsi quali atti di ordinaria amministrazione ed, in quanto tali, possono essere autonomamente decise e svolte dall’imprenditore, e ciò, vieppiù, in quanto sono comunque soggette  al controllo dei commissari giudiziali, che sono tenuti a sollecitare l’intervento del Tribunale ogni qualvolta si possa verificare un pregiudizio per la massa creditoria, ovvero venga posto in essere un atto da considerarsi, viceversa, quale atto di straordinaria amministrazione. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/13806.pdf

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: