Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Concordato preventivo: possibilità del pagamento ridotto dell’IVA in assenza di transazione fiscale. Inammissibilità del pagamento integrale in danno dei creditori anteriori.

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Data di riferimento: 
17/02/2016

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, III Sez. civ., 17 febbraio 2016 - Pres. Gian Piero Scoppa, Rel. Loredana Ferrara.

Concordato liquidatorio – Proposta  - Pagamento ridotto dell’IVA – Convenienza rispetto al fallimento – Condizione di ammissibilità.

Concordato preventivo –Transazione fiscale - Falcidia dell’IVA e delle  ritenute operate e non versate – Divieto – Assenza di transazione fiscale – Ammissibilità della proposta – Erario – Possibilità di voto contrario od opposizione.

Concordato liquidatorio – Proposta  - Incapienza  patrimoniale – Pagamento integrale dell’IVA – Soddisfazione solo parziale dei creditori privilegiati anteriori – Alternativa fallimentare – Vantaggiosità – Inammissibilità della proposta.

Nel rispetto della Raccomandazione UE del 12/03/2014, volta all’eliminazione degli ostacoli alla ristrutturazione delle imprese sane in stato di crisi, si deve ritenere possibile che un imprenditore in difficoltà possa, nel corso di un concordato preventivo basato sulla  liquidazione del suo patrimonio, prevedere, ex art.160 L.F., un pagamento percentualmente ridotto dell’IVA a condizione che un esperto indipendente concluda che non si otterrebbe un pagamento maggiore in caso di fallimento [nello specifico il tribunale ha considerato avverata tale condizione anche in quanto nella proposta era  prevista la soddisfazione mediante finanza esterna dei creditori chirografari e dei creditori privilegiati parzialmente insoddisfatti, ovvero tramite risorse assenti nell’alternativa fallimentare]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

L’art. 182 ter L.F., laddove prevede che non possono costituire oggetto di transazione l’IVA e le ritenute operate e non versate, è da intendersi come norma di carattere eccezionale, e  come tale non suscettibile di interpretazione estensiva o di applicazione analogica, ed operante solo allorquando contestualmente al piano concordatario venga proposta una transazione fiscale. Nell’ipotesi di concordato preventivo senza transazione fiscale che preveda la falcidia del credito IVA e per ritenute, lo Stato può infatti, comunque, valutare la bontà della soluzione offerta in ordine al soddisfacimento [nello specifico, pagamento con sostanze proprie del proponente nella percentuale del 54,33%, più di un ulteriore 5% mediante ricorso a finanza esterna] del credito erariale in considerazione del minor gettito e del maggior ritardo nei pagamenti in caso di fallimento, ed esprimere un voto contrario al concordato, o spiegare opposizione dinnanzi al Tribunale, qualora non concordi con le conclusioni dell’esperto indipendente. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

In ipotesi di incapienza del patrimonio sociale all’integrale pagamento dei creditori aventi privilegio mobiliare anteriore a quello riconosciuto all’IVA (privilegi mobiliari posizionati nelle prime 18 posizioni dell’art. 2778 c.c.), si deve ritenere che non sia consentita la destinazione delle risorse proprie della proponente al pagamento integrale di quel tributo erariale e ciò in quanto risulterebbe in tal caso violata la disposizione dell’art. 160, secondo comma, L.F. dal momento che i crediti anteriori, nell’alternativa fallimentare, riceverebbero, in ragione della loro collocazione, una soddisfazione maggiore grazie all’utilizzabilità delle somme destinate all’Erario. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/14331.pdf

Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: