Corte di Cassazione (7037/17) – Liquidazione coatta amministrativa: improponibilità o improcedibilità di una domanda di risarcimento danni proposta innanzi al giudice ordinario anziché in sede concorsuale.

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Data di riferimento: 
20/03/2017

Corte di Cassazione, Sez. III civ., 20 marzo 2017 n. 7037 - Pres. Angelo Spirito, Rel. Luigi Alessandro Scarano.

Liquidazione coatta amministrativa – Crediti – Riconoscimento in sede concorsuale - Procedimento di verifica affidato al commissario liquidatore – Giudice ordinario – Competenza in sede di opposizione od impugnazione – Domanda proposta in una diversa sede - Improponibilità o improcedibilità.

In virtù del richiamo operato dall’art. 201 L.F. alle disposizioni del titolo I, capo III, sezione II ed in particolare in considerazione del disposto dell’art. 51 L.F., qualsiasi credito nei confronti di un’impresa posta in liquidazione coatta amministrativa deve essere fatto valere in sede concorsuale nell’ambito del procedimento di verifica affidato al commissario liquidatore ai sensi dell’art. 209 L.F., stante che il giudice può conoscerne solo in sede di opposizione od impugnazione ex art 98 e 99 L.F. dello stato passivo, sicché risulta improponibile o, se proposta, diventa improcedibile, stante l’inderogabilità delle norme poste a tutela della par condicio creditorum, qualsiasi domanda di cognizione ordinaria che venga formulata in una diversa sede. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Cass.%20Civ.%207037.2017_0.pdf

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: