Tribunale di Ravenna: Atto di rinuncia del proponente al concordato preventivo nell’immediatezza del giudizio di omologazione ed in presenza di un’istanza di fallimento: possibile ipotesi di abuso dello strumento concordatario.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
10/11/2016

Tribunale di Ravenna 10 novembre 2016 - Pres. Bruno Gilotta, Rel. Alessandro Farolfi.

Fallimento – Iniziativa - Pubblico Ministero – Legittimazione eccezionale in ipotesi tassative  - Creditori – Legittimazione illimitata.

Strumenti concordatari – Utilizzo per fini tipici previsti dalla legge – Presupposto necessario -  – Concordato preventivo – Ammissione – Proponente – Deposito di un atto di rinuncia ante omologazione – Decisione assunta in costanza di domanda di fallimento – Scopo di ritardarne la pronuncia – Ipotesi di abuso del diritto – Inefficacia .

Concordato preventivo - Atto di rinuncia abusivo - Tribunale – Comportamento decettivo del debitore – Sopravvalutazione dell’attivo – Circostanze decisive – Esclusione della fattibilità giuridica – Irrilevanza del voto favorevole dei creditori - Rigetto dell’omologa.

Proposta di concordato – Debitore – Rinuncia alla procedura in concomitanza di una istanza di fallimento- Rigetto dell’omologa – Possibile coeva dichiarazione di fallimento – Non necessità di una nuova udienza – esigibilità della concessione di termini a difesa.

Si deve ritenere che, mentre le riforme della legge fallimentare a partire dal 2006/2007 in avanti hanno reso eccezionale e tassativa la legittimazione ex art. 7 L.F. del P.M. a richiedere il fallimento di un imprenditore, nessun limite incontri la domanda di fallimento proposta da un creditore, che ha

infatti una legittimazione generale e diretta a richiedere ex art. 6 L.F. il fallimento del proprio debitore insolvente. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Appare come un caso paradigmatico di utilizzo degli strumenti processuali per una finalità diversa ed ulteriore rispetto a quella tipica prevista dalla legge fallimentare, che configura chiaramente quell’abuso dello strumento concordatario che la giurisprudenza unanime e lo stesso legislatore (con la recente novella del 2015) hanno inteso reprimere, il deposito da parte della debitrice,  ad oltre un mese di distanza dalla prima udienza ex art. 180 L.F. (udienza in quella occasione  rinviata in presenza di sopravvenienze negative e della formulazione da parte del ricorrente di nuove proposte volte a fronteggiarle), di un  atto di rinuncia alla proposta di concordato che sia effettuata il giorno antecedente alla nuova udienza fissata per l’omologazione della  proposta concordataria, dopo aver appreso dell’istanza di fallimento proposta nei suoi confronti da un creditore, al fine di ritardare i tempi di quest’ultima pronuncia. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riserrvata)

La presentazione da parte del debitore, nell’immediatezza dell’udienza di omologazione di una proposta di concordato preventivo, di un atto di rinuncia giudicato abusivo ed inefficace perché volto a ritardare la pronuncia, come da richiesta di un creditore opponente, del di lui fallimento, non può, anche per tale ragione, trovare accoglimento ed ostare alla pronuncia di rigetto dell’omologazione, sia in quanto il carattere abusivo del comportamento tenuto dalla debitrice attinge gli stessi profili di legittimità della proposta, non potendo il voto favorevole in precedenza espresso dai creditori validare il comportamento decettivo tenuto dal debitore, sia in quanto in sede di omologa il tribunale può rivedere in termini negativi i requisiti di ammissibilità della proposta come deliberata in precedenza a norma dell’art. 162 L.F. ed escludere, di conseguenza, la fattibilità giuridica della stessa,  qualora, come nel caso specifico, verifichi la coerenza degli accertamenti svolti, successivamente all’ammissione, dal commissario giudiziale e dagli altri organi della procedura cui si è fatto ricorso, a riguardo in particolare dell’evidente significativa sopravvalutazione dell’attivo da parte del proponente e della conseguente impossibilità di un seppur minimo soddisfacimento dei creditori chirografari. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)

La rinuncia da parte del proponente, nell’immediatezza del  giudizio di omologazione ex art. 180 L.F., alla procedura concordataria, comporta, in presenza della precedente necessaria istanza di un creditore, oltre al rigetto dell’omologazione, la possibile coeva pronuncia di declaratoria di fallimento, senza la necessità della fissazione di una nuova udienza e senza la concessione di inesigibili termini a difesa, non essendo il debitore libero di sottrarsi alle conseguenze che dalla sua scelta, pur consentita, di revoca della proposta derivano, trattandosi di un’anomala interruzione del procedimento concordatario equiparabile ad un suo esito negativo. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/16913.pdf

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: