Tribunale di Verona – Piano del consumatore di accordo con i creditori per la composizione di una crisi da sovraindebitamento: ammissione e sospensione delle procedure esecutive in corso.

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Data di riferimento: 
14/06/2016

Tribunale di Verona 14 giugno 2016 - G.E. Fernando Platania.

Crisi da sovraindebitamento – Piano del consumatore – Giudice – Fissazione dell’udienza di omologazione  - Sospensione di una procedura esecutiva in corso – Ammissibilità.

A seguito del deposito da parte di un consumatore, non assoggettabile a procedure concorsuali diverse, di  un ricorso che preveda la possibile conclusione di un accordo con i creditori per la composizione di una crisi da sovraindebitamento, il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9 della legge 3/2012,  nel fissare con decreto,  ai sensi dell’art. 12 bis, l’udienza  di omologazione, può contestualmente disporre, come da richiesta del ricorrente, la sospensione, fino al provvedimento conclusivo del procedimento, della procedura esecutiva in corso su un bene immobile che renderebbe di fatto inutile il piano proposto. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/16132.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: