Tribunale di Milano – Comportamenti e situazioni rilevanti al fine della risoluzione di un concordato preventivo e presupposti della relativa pronuncia.

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Data di riferimento: 
29/09/2016

Tribunale di Milano 29 settembre 2016 - Pres. Caterina Macchi, Rel. Filippo D'Aquino.

Concordato preventivo – Istanza di risoluzione per inadempimento – Differimento della decisione – Comportamenti processuali incompatibili.

Concordato preventivo – Istanza di risoluzione - Comportamento del debitore – Sussistenza di un nesso di causalità con l’inadempimento – Presupposto non necessario – Causazione dovuta a cause estranee – Comportamento del terzo – Irrilevanza - Mancata esecuzione degli obblighi concordatari – Condizione richiesta.

Concordato preventivo – Istanza di risoluzione -  Inadempimento di non “scarsa importanza”  - Presupposto richiesto – Ipotesi di  soddisfazione parziale del ceto privilegiato – Rilevanza.

Concordato preventivo – Istanza di risoluzione -  Contestuale domanda di fallimento – Mancata convenienza – Riscontro - Irrilevanza ai fini dell’ accoglimento. 

Va dichiarata inammissibile l’ istanza di concessione di un termine congruo per il deposito di una istanza di desistenza/rinuncia che sia  formulata dagli stessi ricorrenti che avevano in precedenza richiesto la risoluzione per inadempimento ex art.186 L.F. di un concordato omologato e la dichiarazione di fallimento ex art. 15 L.F. della loro debitrice, laddove il loro comportamento processuale risulti contradditorio per avere gli stessi, non solo non formulato una istanza di differimento, ma contestualmente richiesto che si addivenisse ad una immediata decisione. (Pierluigi  Ferrini _ Riproduzione riservata) 

Al fine della pronuncia di risoluzione di un concordato preventivo, non rileva l’accertamento del nesso di causalità tra il comportamento del debitore e l’inadempimento agli obblighi concordatari (come anche l’accertamento di cause ostative estranee, quali il comportamento di terzi, che abbiano oggettivamente impedito il verificarsi dell’adempimento) ma rileva unicamente l’evento oggettivo della mancata esecuzione degli obblighi concordatari assunti dal debitore nei tempi e con le modalità previste dal piano. In particolare, il concordato preventivo con cessione dei beni ex art. 180 L.F. non potrebbe, infatti, essere altrimenti mai risolto per inadempimento, stante che in tale ipotesi i beni vengono consegnati ad un liquidatore giudiziale, mandatario dei singoli creditori (e quindi terzo), che esegue il piano per come prospettato dal debitore e approvato dai creditori. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Va considerato rilevante, al fine della sussistenza della non “scarsa importanza”  di cui all’art. 186, secondo comma L.F., un inadempimento al piano concordatario, quanto meno sotto il profilo dei tempi di esecuzione, che si sia trasfuso nel mancato pagamento, ad oltre un anno dalla scadenza del piano, in termini quantitativi e non solo assoluti rispetto a quanto prospettato, di una porzione non trascurabile del ceto privilegiato e nell’ovvio conseguente mancato pagamento dei creditori chirografari. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Qualora contestualmente alla richiesta di  risoluzione di un concordato si sia formulata anche un’ istanza di dichiarazione di fallimento, non rileva, ai fini dell’accoglimento della prima domanda, la circostanza relativa alla mancata convenienza del fallimento rispetto al concordato, in quanto la risoluzione è conseguente al solo fatto oggettivo della mancata esecuzione del piano. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/15963.pdf

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Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: