Corte d’Appello di Napoli – Accordi di ristrutturazione ex art. 182 bis l.f. – Difesa personale nel giudizio di opposizione ed interesse dell’opponente ad agire.
Corte d’Appello di Napoli, 16 Febbraio 2017 – Maria Rosaria Cultrera, pres. – Marianna Lopiano, consigliere – Pasquale Serrao D'Aquino, consigliere rel.
Accordo di ristrutturazione dei debiti - Opposizione – Difesa personale della parte - Inammissibilità – Conseguenze: inesistenza non sanabile.
Accordo di ristrutturazione dei debiti - Opposizione - Interesse ad agire – Concreto pregiudizio – Necessità.
Non è ammissibile la difesa personale della parte nel giudizio di opposizione instaurato ex art. 182-bis, comma 4, l. fall. avverso l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti e ciò analogamente a quanto accade in ipotesi non dissimili quale quella della costituzione del commissario giudiziale in sede di omologa del concordato preventivo. Di conseguenza è inesistente e, come tale, non sanabile, il ricorso sottoscritto dalla parte personalmente. (Vedasi anche in questa rivista Cass. 16.09.2011 n. 18987 - https://www.unijuris.it/node/1676 ) (Francesco Gabassi – Riproduzione riservata)
L’art. 182 bis l.f. non legittima qualunque soggetto a proporre opposizione, ma solo chi abbia un interesse giuridico protetto ex art. 100 c.p.c. consistente in un concreto pregiudizio che possa derivare dall’accordo di ristrutturazione omologando, che deve essere puntualmente allegato nell’atto di opposizione, assumendo in tal modo una posizione giuridicamente qualificata. Il pregiudizio derivante dall’accordo di ristrutturazione, peraltro, deve essere attuale come la prova, ad esempio, che il curatore di un eventuale successivo fallimento potrebbe porvi almeno in parte rimedio con l’esercizio dell’azione revocatoria fallimentare. (Vedasi anche in questa rivista Trib. Bologna 17 novembre 2011 - https://www.unijuris.it/node/1256 ) (Francesco Gabassi – Riproduzione riservata)