Tribunale di Pisa – Concordato preventivo: possibile esito positivo della procedura pur in presenza di manifestazioni di voto contrario da parte dell’Agenzia delle Entrate e dell’Inail.
Tribunale di Pisa 19 settembre 2016 - Est. Giovanni Zucconi.
Concordato preventivo – Transazione fiscale – Esito negativo - Voto contrario dell’Agenzia delle Entrate – Possibile irrilevanza ai fini dell’omologazione.
Concordato preventivo – Previsione - Pagamento parziale dei contributi Inail – Istituto previdenziale - Espressione del voto contrario – Udienza di omologazione – Formulazione di osservazioni in linea con le disposizioni ministeriali – Indicazioni operative – Condizioni non giuridicamente cogenti – Incidenza sulla omologazione – Esclusione.
Il voto contrario espresso dall’ Agenzia delle Entrate nei confronti di una proposta di transazione fiscale, se è indubitabile che non consenta l’esplicarsi degli effetti tipici propri della stessa, si deve ritenere che non comporti alcun problema in punto di fattibilità giuridica della proposta di concordato preventivo, stante che, a fronte della previsione dell’integrale pagamento di quelle poste erariali da ritenersi intangibili, giusta il disposto dell’art. 182 ter, primo comma, L.F. (Iva e ritenute operate e non versate), non si può certo sostenere, sulla scorta della pacifica natura facoltativa della transazione fiscale, che il voto contrario dell’Agenzia delle Entrate possa assumere un rilievo diverso dal voto di qualsiasi altro creditore e porsi di per sé, quindi, quale elemento ostativo al buon esito della procedura concordataria. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Laddove un proposta di concordato preveda il pagamento parziale dei contributi Inail, l‘eventuale espressione del voto contrario e la formulazione, nel corso dell’udienza di omologa, da parte dell’istituto previdenziale di osservazioni in linea con le indicazioni contenute nei decreti ministeriali che disciplinano la condotta da tenersi di fronte a proposte di concordato di quel tipo, si deve ritenere che non impediscano l’omologa della proposta, non trattandosi di condizioni giuridicamente cogenti. (Pierlugi Ferrini – Riproduzione riservata)