Tribunale di Como – Esdebitazione: accertamento della portata satisfattiva del pagamento solo parziale di parte dei creditori.
Tribunale di Como 12 ottobre 2016 - Pres. Anna Introini, Est. Alessandro Petronzi.
Fallimento – Esdebitazione – Soddisfazione almeno parziale dei creditori – Totale insoddisfazione di alcuni creditori – Ammissibilità – Valutazione discrezionale dell’effettiva portata satisfattiva.
Ai fini del riconoscimento del beneficio dell’esdebitazione, ai sensi dell’art. 142 L.F., deve ritenersi sufficiente che siano pagati, anche parzialmente, solo parte dei creditori concorsuali: è rimessa al prudente apprezzamento del giudice la valutazione discrezionale dell’effettiva portata satisfattiva delle ripartizioni, valutazione che non può prescindere dalla verifica del numero dei creditori soddisfatti rispetto al totale di quelli ammessi, ma anche della percentuale di pagamento dei crediti in concreto realizzata. [Nel caso di specie, nel quale i pagamenti concretamente realizzati costituivano l’1,50% del passivo complessivo, il tribunale ha ritenuto che non sussistesse il requisito oggettivo per l’esdebitazione]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/16003.pdf
[cfr. ex pl., in questa rivista, Corte di Cassazione, S.U., 18 novembre 2011 n. 24215 https://www.unijuris.it/node/1231]
[V. anche, per approfondimenti, Gabassi G., Esdebitazione:brevi note in tema di requisito oggettivo e discrezionalità, in https://www.unijuris.it/node/3313, nonchè Gabassi G. (2017). Esdebitazione e pagamento parziale di parte dei creditori: valutazione del giudice di merito. [Osservazioni a Trib. Como, 12 ottobre 2016], in Il Fallimento e le altre procedure concorsuali, 2017, fasc. 2, p. 220-222]