Tribunale di Modena – Concordato preventivo con riserva ad autorizzazione alla fusione per incorporazione.

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Data di riferimento: 
22/07/2016

Tribunale di Modena, 22 Luglio 2016 - Vittorio Zanichelli, pres. est.

Concordato preventivo con riserva – Fusione per incorporazione – Condizioni di ammissibilità.

Nulla osta alla possibilità che un atto di fusione per incorporazione avente efficacia immediata ex art. 2504 bis c.c.si perfezioni nella fase prenotativa del concordato in quanto da un lato non vi sono limiti espliciti alla tipologia di atti di straordinaria amministrazione astrattamente autorizzabili e dall’altro l’operazione non è in sé sindacabile se non nei limiti della sua manifesta incongruità rispetto alla prospettiva concordataria, la qual cosa non sussiste se l’operazione è stata approvata senza opposizione da parte dei creditori, è conforme alla normativa in materia e sussiste il requisito dell’urgenza determinato dalla funzionalità dell’operazione alla cessione dei beni. (Francesco Gabassi – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/16875.pdf

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Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: