Tribunale di Milano – Inammissibilità di una proposta di concordato che preveda il pagamento del 20% di cui all’art. 160 l.f. ai chirografari con mezzi diversi dal denaro.

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Data di riferimento: 
07/04/2016

Tribunale di Milano, 07 Aprile 2016 - Alida Paluchowsky, pres. - Francesca Mammone, est..

Concordato preventivo – Creditori chirografari - 20% previsto dall’art. 160 l.f. - Proposta di pagamento con mezzi diversi dal denaro - Inammissibilità

Qualora tra i creditori chirografari vi siano anche i soci della società, titolari sia di crediti di lavoro sia di crediti derivanti da forniture effettuate ed acquistati dai predetti soci, i quali abbiano anche rinunciato – subordinatamente all’omologazione del concordato- al rango privilegiato di parte dei loro crediti, sì da poter partecipare al voto e, con dichiarazioni sottoscritte, abbiano accettato “il pagamento di quanto a loro spettante dal riparto mediante accollo del fabbisogno per onorare tale impegno” quindi abbiano sostanzialmente accettato di accollarsi “il debito della società (che rappresenta circa il 79% del totale) verso sé stessi” , la proposta deve ritenersi inammissibile in quanto il novellato art.160 leg.fall. prevede che “in ogni caso, la proposta di concordato deve assicurare il pagamento di almeno il venti per cento dell’ammontare dei crediti chirografari” e precisa che detta disposizione non si applica al concordato con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis leg.fall. e ciò vuol dire che, nella proposta, il debitore si deve obbligare al pagamento monetario dell’ammontare del 20% del complessivo ammontare dei crediti chirografari, non essendo consentita la loro soddisfazione in altro modo. Il legislatore ha previsto, infatti, un contenuto necessario ed indisponibile della proposta, al quale può eventualmente aggiungersene uno eventuale, rimesso alla piena disponibilità del debitore, il quale potrebbe ad esempio prospettare ai creditori il pagamento di una somma ulteriore o utilità diverse, comunque idonee ad accrescere la misura del loro soddisfacimento. A favore di questa conclusione milita la necessità di attenersi, in ossequio alla regola posta dall’art.12 delle preleggi, al chiaro e per nulla ambiguo tenore letterale della norma, giacché il termine “pagamento” ha un suo significato tecnico proprio e preciso, in alcun modo equivalente al concetto di “soddisfacimento” e riconduce, secondo il tribunale senza incertezze, a quello che, ex art. 1277 c.c., costituisce lo strumento normale di adempimento delle obbligazioni pecuniarie e cioè il denaro. (Francesco Gabassi – Riproduzione riservata).

 

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/15252.pdf

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Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: