Corte di Cassazione (5069/17) – Presupposti dell’estensione del fallimento di s.a.s. al socio munito di procura institoria e decorrenza del termine annuale di cui all’art. 147 l.f.
Cassazione civile, sez. I, 28 Febbraio 2017, n. 5069 – Antonio Didone, pres. – Francesco Terrusi, rel.
Società in accomandita semplice – Estensione del fallimento al socio illimitatamente responsabile – Atti gestori del socio con procura institoria.
Termine annuale di cui all’art. 147 l.f. - Decorrenza
Il fallimento della società in accomandita semplice va esteso, ex art. 147 l.f., anche all’accomandante cui siano state conferite procure denominate speciali ma talmente ampie da consentire l’effettiva sostituzione all’amministratore nella sfera delle delibere di competenza di questi. Ciò a maggior motivo qualora sia stata conferita una procura institoria, in ragione dell’essere il titolare di una simile procura preposto all’esercizio dell’impresa con facoltà di compimento di tutti gli atti pertinenti al detto esercizio (artt. 2203 e 2204 c.c.), salve le eventuali limitazioni contenute nella procura. (Nel caso specifico erano stati individuati specifici e significativi atti dell’ingerenza nella gestione della s.a.s. quali compravendite immobiliari, istanze di rilascio di concessioni edilizie, rilascio di mandati ad litem e, soprattutto, un atto di vendita di quote sociali avente influenza decisiva sull’amministrazione della società). (Francesco Gabassi – Riproduzione riservata)
Il termine annuale di cui all’art. 147 l.f. non decorre né dalla data del recesso, né da quella della dichiarazione di fallimento della società, che non scioglie il vincolo fra i soci, ma unicamente dal giorno in cui lo scioglimento del rapporto sociale con il socio viene portato a conoscenza dei creditori con idonee forme di pubblicità. (Francesco Gabassi – Riproduzione riservata)