Corte di Cassazione – Validità della notifica ex art. 15 L.F. effettuata all’indirizzo PEC erroneamente comunicato dall’imprenditore.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
03/01/2017

Corte di Cassazione, Sez. I Civ., 03 gennaio 2017, n. 31 – Pres. Bernabai, Rel. Di Virgilio.

Fallimento - Notifica dell’istanza di fallimento e del decreto di comparizione ex art. 15, 3° comma, L.F. – Indirizzo PEC comunicato dall’imprenditore al registro delle imprese – Prova dell’erroneità dell’indirizzo per fatto non imputabile all’imprenditore.

La notifica telematica del ricorso di fallimento e del decreto ex art. 15, 3° comma, L.F., nel testo successivo alle modifiche apportate dall’art. 17 del d.l. 179 del 2012, convertito dalla l. 221/2012, si perfeziona nel momento in cui perviene all’indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario, precedentemente comunicato dal medesimo al momento della sua iscrizione nel registro delle imprese, ai sensi dell’art. 16, 6° comma, del d.l. 185/2008, convertito dalla l. 2/2009 e dell’art. 5, 1° comma, del d.l. 179/2012, convertito dalla l. 221/2012, salva la prova che l’indirizzo PEC risultante dal detto registro sia erroneo per fatto non imputabile all’imprenditore che ha effettuato la comunicazione. (Principio di diritto)  (Lucrezia Quoco – Riproduzione riservata)  

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/16587.pdf

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: