Corte d’Appello di Firenze – Successive domande di concordato, disciplina dei crediti prededucibili ed abuso del diritto.

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Data di riferimento: 
18/03/2016

Appello di Firenze, 18 marzo 2016 – Giulio De Simone, pres. – Andrea Riccucci, giudice - Domenico Paparo, rel.

Concordato preventivo – Rinuncia – Nuova domanda – Credito prededucibile nella prima procedura – Prededucibilità nella procedura successiva – Insussistenza

Concordato preventivo – Rinuncia – Nuova domanda finalizzata a penalizzare un creditore – Abuso del diritto - SussistenzaUn credito sorto in occasione di una procedura di concordato preventivo poi rinunciata non mantiene la prededucibilità in occasione di qualunque altra successiva procedura richiesta dallo stesso imprenditore in quanto ciò non è previsto da alcuna disposizione di legge. (Francesco Gabassi – Riproduzione riservata).

Nell’ipotesi in cui la rinuncia ad una prima domanda di concordato e la riproposizione dopo 15 mesi di una seconda domanda appaiano come un’operazione finalizzata a privare un creditore della possibilità di ricevere quanto spettantegli, l’effetto fraudolento che ne deriva comporta quella situazione di abuso del diritto che rende inammissibile la domanda di concordato preventivo e legittima la revoca del decreto di omologa. (Francesco Gabassi – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/16211.pdf

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Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: