Tribunale di Rimini – Concordato con cessione di beni ed ipotesi di nomina necessaria del liquidatore e del comitato dei creditori. Riconoscimento della prededuzione al credito di alcuni specifici professionisti.

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Data di riferimento: 
07/05/2015

Tribunale di Rimini 07 maggio 2015 - Pres. Rossella Talia, Rel. Maria Antonietta Ricci.

Concordato con cessione di beni – Tribunale –Previsione di una fase liquidatoria -  Commissari liquidatori e del comitato dei creditori - Nomina necessaria – Ipotesi di esclusione.

Concordato preventivo – Professionisti – Crediti – Casi di riconoscimento della prededuzione.

L’inciso del primo comma dell’art. 182 L.F. “ se il concordato consiste nella cessione dei beni e non dispone diversamente” va inteso nel senso che la nomina da parte del tribunale di uno o più Commissari liquidatori e del Comitato dei creditori si rende necessaria solo nel caso che la cessio bonorum implichi una fase liquidatoria e che non sia necessaria, viceversa, nel caso che tale fase non sia prevista. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

All’interno del concordato preventivo,  il beneficio della prededuzione ex art. 111 L.F. può essere riconosciuto unicamente al credito del professionista attestatore e dei professionisti che assistono la società nella fase successiva all’ammissione per l’introduzione del giudizio di omologazione e la definizione del relativo procedimento, dovendosi diversamente riconoscere ai crediti dei professionisti, che hanno prestato la loro opera a favore della società debitrice al fine della predisposizione della domanda e del ricorso, unicamente il privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/12802.pdf

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: