Tribunale di Prato - Liquidazione dei beni nella procedura di sovraindebitamento ed improcedibilità dell'esecuzione immobiliare pendente.
Tribunale di Prato, 12 Aprile 2016 - Maria Iannone, est.
Sovraindebitamento – Liquidazione dei beni - Istanza di improcedibilità dell'esecuzione immobiliare pendente – Ammissibilità – Istanza di sospensione dell'esecuzione immobiliare pendente – Inammissibilità.
Una volta decretata l’apertura della liquidazione dei beni nella procedura di sovraindebitamento prevista dall’art. 14 ter della legge 27 gennaio 2012 n. 3 può essere presentata istanza di improcedibilità della esecuzione immobiliare pendente. L’esecuzione immobiliare pendente, in detta ipotesi, non può essere sospesa ex art. 623 codice procedura civile, ma deve essere dichiarata improcedibile non essendo previsto nell’ambito della liquidazione dei beni l’istituto dell’omologazione (contrariamente alla procedura di accordo di composizione della crisi ex art. 10 e del piano del consumatore). (Francesco Gabassi – Riproduzione riservata)