Corte di Cassazione – Esame di tutte le domande tempestive quale presupposto per la formazione dello stato passivo e per l’emissione del decreto di esecutività. Riflessi pratici sulla decorrenza del termine per la trasmissione delle domande tardive.

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Data di riferimento: 
11/07/2016

Corte di Cassazione, sez. lav., 11 luglio 2016, n. 14099 – Pres. Nobile, Rel. Venuti.

Fallimento – Stato passivo – Formazione – Decreto di esecutività – Unitarietà del procedimento di formazione – Esame di tutte le domande – Decorrenza del termine per la trasmissione delle domande tardive.

Qualora l'esame delle domande tempestive si svolga in più udienze, non è consentito al giudice delegato dichiarare l’esecutività dello stato passivo al termine di ogni udienza di verifica ponendosi ciò in contrasto con il quadro normativo delineato dagli artt. 96, commi 4 e 5, e 98 L.F., i quali regolano tale procedimento in modo unitario, di talché la procedura di accertamento del passivo è destinata a chiudersi e ad acquistare giuridica rilevanza solo ed esclusivamente con il decreto di esecutività emesso dopo l’esame di tutte le domande tempestive e la formazione dello stato passivo, decreto contro il quale sono ammesse le impugnazioni di cui all’art. 98 L.F. È solo dal deposito di tale decreto che decorrono inoltre i dodici mesi entro i quali trasmettere le eventuali domande tardive. (Lucrezia Quoco – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/15576.pdf

[Quanto sopra affermato in termini di unitarietà del decreto di esecutività dello stato passivo comporta importanti conseguenze anche sul piano dell’individuazione del dies a quo dal quale decorrono i dodici mesi entro i quali trasmettere le domande tardive di amissione al passivo. Come sancito dall’art. 101 L.F. sono, infatti, considerate tardive le domande trasmesse al curatore oltre il termine di trenta giorni prima dell’udienza fissata per la verifica del passivo e non oltre quello di dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo. Nella sentenza in esame la Suprema Corte ha chiarito come il giudice delegato possa procedere alla formazione dello stato passivo e alla successiva dichiarazione di esecutività dello stesso solo dopo aver terminato l’esame di tutte le domande tempestive e che, pertanto, qualora in ossequio a quanto previsto dall’art. 96, comma 4, L.F., il giudice abbia fissato più udienze per l’esame delle domande tempestive, è solo al termine dell’ultima udienza che potrà emettere il decreto di esecutività dello stato passivo e di conseguenza sarà solo dal deposito di tale decreto che decorreranno i dodici mesi entro i quali potranno essere trasmesse le eventuali domande tardive.] (Lucrezia Quoco – Riproduzione Riservata)

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