Tribunale di Monza – Fallimento ed impugnazione dello stato passivo: natura e misura del credito del professionista incaricato della predisposizione, in sede concordataria, della relazione di cui all’art. 161, terzo comma, L.F.

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Data di riferimento: 
26/10/2016

Tribunale di Monza, III Civile, 26 ottobre 2016 (data della pronuncia) -  Pres. Maria Gabriella Mariconda, Rel. Battista Nardecchia.

Fallimento – Professionista attestatore – Attività svolta in ambito concordatario - Istanza di ammissione allo stato passivo - Prededuzione  – Privilegio – Riconoscibilità.

Concordato preventivo – Credito del professionista – Attività svolta  - Adempimento parziale del mandato – Compenso inizialmente pattuito – Riduzione proporzionale.

Concordato preventivo - Mandato al professionista -Compilazione della relazione accompagnatoria al piano – Giudizio negativo di fattibilità – Mera valutazione dei dati forniti dalla società - Esame non analitico dei dati aziendali – Omessa descrizione dei controllo effettuati – Mancata giustificazione delle conclusioni – Compenso pattuito inizialmente – Necessaria riduzione.

Il professionista che riceve mandato ai fini della stesura della relazione di cui all’art. 161, terzo comma, L.F.attestante la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano di concordato,ha diritto che il suo credito per l’attività svolta venga  ammesso in  prededuzione ex art. 111, secondo comma, L.F. col contestuale riconoscimento del privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c. (Eleonora Toso – Riproduzione riservata)

La quantificazione del compenso spettante al professionista incaricato della redazione di cui all’art. 161, terzo comma, L.F. va commisurata all’ attività effettivamente svolta, onde laddove la di lui prestazione risulti parziale rispetto al mandato conferitogli, anche se per cause  allo stesso non imputabili, il corrispettivo deve tener conto di quella che è la concreta esecuzione della prestazione e, quindi, della parziale inesecuzione della stessa. Il compenso come inizialmente predeterminato deve quindi, in caso di esecuzione parziale, essere diminuitoe proporzionato a quella che  risulta essere stata l’esecuzione effettiva della prestazione in rapporto a quanto inizialmente previsto dal mandato. (Eleonora Toso – Riproduzione riservata)

Il giudizio negativo del professionista circa la fattibilità di un piano concordatario non può essere considerato esaustivo se questi si limiti ad esprimersi nel senso della sua non attestabilità; la pretesa di vedersi riconosciuto l’intero compenso pattuito, di conseguenza, può essere vantata dal professionista solo nel caso sia stata da lui elaborata una vera e propria relazione ex.art. 161 L.F. e, quindi, solo laddove sia addivenuto ad un giudizio positivo, ovvero (come nello specifico) negativo, non limitandosi a compiere una analisi preliminare dei dati contabili “macroscopici” come indicati dall’organo amministrativo della società debitrice,  ma eseguendo un esame analitico dei dati forniti, descrivendo le modalità di controllo ed il modus operandi con cui si è svolto, e le motivazioni che hanno portato alla conclusione del giudizio di fattibilità (o meno) del piano. Infatti la relazione che accompagna il piano concordatario e che ha lo scopo di porre i creditori nelle condizioni di poter esprimere un consenso informato, deve, oltre che contenere le valutazioni ed attestazioni del professionista, contenere anche la descrizione delle fonti conoscitive di cui si è avvalso e dei controlli effettuati per giungere alle conclusioni cui lo stesso è pervenuto. (Eleonora Toso - Riproduzione riservata) 

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/16600.pdf

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: