Corte di Cassazione – Legittimazione del Pubblico Ministero all’iniziativa per la dichiarazione di fallimento: modalità di acquisizione della notizia circa l’insolvenza di un imprenditore.
Corte di Cassazione, Sez. I pen., 30 gennaio 2017 n. 2228 - Pres. Nappi, Rel. Terrusi.
Iniziativa per la dichiarazione di fallimento – Pubblico Ministero – Legittimazione alla proposizione della richiesta - Stato d’ insolvenza di un imprenditore – Acquisizione di tale notizia - Modalità possibili.
Non ha alcuna incidenza sulla legittimazione del pubblico ministero all’iniziativa per la dichiarazione di fallimento ex art.7 L.F. la circostanza che la notitia decoctionis nei confronti di un imprenditore sia stata da lui appresa prima o dopo l’acquisizione da parte di questi della qualità di parte in un procedimento penale e neppure la circostanza che sia venuto a conoscenza di detta circostanza nell’ambito di procedimenti in essere nei riguardi di soggetti diversi da quell’imprenditore; ciò in quanto, una volta venuta meno la possibilità di dichiarare d’ufficio il fallimento, l’art. 7 L.F. va letto nel senso di estendere la legittimazione del pubblico ministero a tutti i casi nei quali lo stesso abbia comunque istituzionalmente appreso la notizia dell’insolvenza. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Cass.%20Pen.%202228.2017_0.pdf