Corte di Cassazione – Concordato preventivo - Atti di frode per omessa dettagliata comunicazione ai creditori di atti depauperativi del patrimonio sociale.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
02/02/2017

Cassazione civile, sez. I, 02 Febbraio 2017, n. 2773. Antonio Didone, pres. - Massimo Ferro, rel..

Concordato preventivo con riserva – Atti depauperativi del patrimonio sociale - Informazione ai creditori – Necessità – Omissione – Atto di frode - Applicazione art. 173 l.f.

Nell’ipotesi in cui il debitore che ha avanzato domanda di concordato con riserva abbia posto in essere, in data anteriore al deposito della domanda, atti depauperativi del patrimonio sociale (mediante riduzione del capitale) e distrattivi (con una cessione di ramo d’azienda a società interamente posseduta da uno dei soci già recedenti), questi ne deve dar conto dettagliatamente ai creditori nella proposta di concordato e ciò indipendentemente dalla circostanza che questi non abbiano impugnato ex art. 2482 c.c. la delibera di riduzione, diversamente si rientra nelle previsioni dell’art. 173 l.f. (Francesco Gabassi – Riproduzione riservata).

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/16743.pdf

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: