Corte di Cassazione (507/17) – Procedura prefallimentare: inapplicabilità della sospensione dei procedimenti esecutivi prevista per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura.

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Data di riferimento: 
11/01/2017

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 11 gennaio 2017 n. 507 - Pres. Nappi, Rel. Lamorgese.

Procedura prefallimentare – Natura cognitiva -  Legge 44/1999 art. 20 - Sospensione dei procedimenti esecutivi – Inapplicabilità.

Il procedimento per la dichiarazione di fallimento ex art. 15 L.F. non si può considerare assoggettabile alla sospensione dei procedimenti esecutivi contemplata per trecento giorni dall’art. 20, quarto comma della legge n. 44 del 1999 (Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura) in quanto la procedura prefallimentare non ha natura esecutiva ma cognitiva, stante che, prima della dichiarazione di fallimento  non può dirsi iniziata l’esecuzione collettiva, così come, prima del pignoramento, non può dirsi iniziata l’esecuzione individuale. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Cass.%20Civ.%2011%20gennaio2017%20n.%20507.pdf

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Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: