Tribunale di Udine – Incidenza del tasso di mora sulla determinazione del tasso effettivo globale annuo al fine dell'accertamento del superamento della soglia d'usura, con conseguente applicazione dell'art. 1815, secondo comma, c.c.

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Data di riferimento: 
26/09/2014

Tribunale di Udine, Seconda sezione civile, 26 settembre 2014 – Giudice Massarelli.

Tasso di interesse usurario  - Determinazione –   Remunerazioni richieste al cliente - Interessi moratori – Necessaria inclusione.

Soglia dell'usura – Rilevazioni periodiche della Banca d'Italia – Determinazione del TEGM -  Crierio basato sulla natura e tipologia del credito – Tasso medio di mora – Non incidenza.

Rischio di insoluto - Differenziale tra tasso medio e tasso soglia –  Diversa collocazione del tasso ordinario - Differente copertura tramite maggiorazione  - Possibile aggravio ingiustificato.

Verifica del superamento della soglia d'usura – Somma di interesse corrispettivo e interesse di mora – Inammissibilità.

Usura – Tassi semplici e tasso effettivo globale – Rilevanza del TEG - Possibile non incidenza del tasso di mora -   Superamento della soglia - Applicazione dell'art. 1815, secondo comma, codice civile – Gratuità del prestito.

Si deve condividere la tesi per cui per stabilire se vi è usura si devono considerare, conformemente al dettato della Legge n. 108/96 e dell'art.1  del D. L. 29/12/2000 n. 394 convertito in Legge 28/ 02/2011, tutte le remunerazioni chieste al cliente, al momento della pattuizzazione, a qualsiasi titolo, comprese quelle a titolo di interessi moratori.  Il sistema della legge n. 108/96 non disconosce la diversa funzione degli interssi corrispettivi e degli interessi di mora, nè ha inteso precludere al finanziatore la pattuizione di una penale nel caso di mancato pagamento, ma vuole porre un limite massimo e perentorio entro il quale ricomprendere tutti i costi del credito, anche quelli relativi ad ogni criticità e e /o patologia futura. Ogni pattizione eccedente è considerata usura e, pertanto, anche  le previsioni contrattuali  in tema di mora dovranno essere rispettose di quel limite. (Pierluigi Ferrini  - Riproduzione riservata)

 

Secondo quanto previsto dalla legge, la soglia di usura deve essere stabilità in funzione della natura e della tipologia del credito, non della natura del tasso praticato ed è costruita sulla fisiologia  e non sulla patologia del rapporto. Stante che la mora interviene successivamente alla pattuizione ed erogazione del finanziamento ed  emerge in una fase di criticità che esula dall'ordinaria fisiologia, giustamente le Banca d'Italia non deve fare oggetto delle sue periodiche rilevazioni ai fini della determinazione dei TEGM anche  il tasso medio di mora praticato dal mercato e ciò in quanto altrimenti si genererebbe un limite d'usura più elevato che vanificherebbe l'intero sistema perchè quel  limite crescerebbe proprio al crescere del rischio, allorchè la legge intende invece proprio tutelare il cliente in tale ipotesi. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Il finanziatore può, nell'ambito del differenziale tra tasso medio e tasso soglia, compiutamente coprire i rischi specifici del credito eccedenti l'ordinario, determinando l'entità delle prestazioni aggiuntive richieste alla controparte in caso di mora o, in generale, di inadempimento. Se il tasso ordinario praticato dalla banca si colloca attorno al valore medio, vi sono infatti i margini per una maggiorazione in caso di mora. Se, invece, il tasso base praticato si colloca a ridosso della soglia d'usura, ciò significa che è stato già valutato come presente un rischio di insoluto ed, in tal caso, non risulta giustificato un ulteriore aggravio a carico della controparte per il verificarsi di  tale eventualità. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Si deve escludere che, in una verifica dell'usura che ricomprenda anche le rimunerazioni richieste al cliente in caso di inadempimento si debba procedere a sommare l'interesse corrispettivo all'interesse di mora anche se spesso il tasso di mora è espresso come maggiorazione del tasso corrispettivo, e ciò in quanto in tal caso è la maggiorazione ad essere sommata al corrispettivo e i due tassi  si succedono ma non si sommano. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione risevata)

Pur essendo importante il momento della pattuizione di clausole che debordano la soglia d'usura, la verifica del superamento, ai sensi della legge n. 108/96, va effettuata determinando il tasso effettivo globale (TEG)  annuo concretamente pattuito non i tassi semplici (tra cui  rientra il tasso di mora) indicati in contratto. Il tasso di mora, infatti, non è un tasso effettivo in sé e per sè rilevante per la soglia d'usura, ma è un  tasso semplice che integra il tasso corrispettivo, come riflesso del mutamento determinatosi nel piano di ammortamento e concorre ad individuare il costo effettivo annuo del credito ai fini anti usura. Come tale, anche quando in sede di pattuizione o di concreta applicazione risulti superiore alla soglia, non necessariamente  comporta a carico del cliente un tasso effettivo globale annuo sull'intero rapporto anch'esso superiore a tale soglia. Constatato il superamento della soglia d'usura da parte del TEG, l'art. 1815, secondo comma, c.c. va applicato in tutta la sua forza anche se il sempice tasso di interessi corrispettivi di per sé non supera la soglia in esame ed il prestito si deve intendere gratuito. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]