Corte di Cassazione (10172/2016) - Natura cognitiva della procedura prefallimentare e non applicabilità della sospensione dei procedimenti esecutivi prevista dall'art. 20, comma 4, della l. n. 44 del 1999 in favore delle vittime di richieste estorsive e d

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Data di riferimento: 
18/05/2016

Cassazione civile, sez. I, 18 Maggio 2016, n. 10172. Pres. Aniello Nappi, rel. Massimo Ferro.

Natura cognitiva e non esecutiva del procedimento prefallimentare - Conseguenze - Sospensione dei procedimenti esecutivi ex art. 20 della l. n. 44 del 1999 - Inapplicabilità

La procedura prefallimentare non ha natura esecutiva, ma cognitiva, in quanto, prima della dichiarazione di fallimento, non può dirsi iniziata l'esecuzione collettiva, così come, prima del pignoramento, non può ritenersi cominciata l'esecuzione individuale; ne consegue che il procedimento per la dichiarazione di fallimento non è soggetto alla sospensione dei procedimenti esecutivi prevista dall'art. 20, comma 4, della l. n. 44 del 1999 in favore delle vittime di richieste estorsive e dell'usura. (massima ufficiale)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/18852.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: