Corte di Cassazione (1582/2017) – Fallibilità dell’imprenditore che abbia proposto domanda di elargizione delle provvidenze ex L. 44/1999. Presupposto di ricusazione dei magistrati componenti il collegio.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
20/01/2017

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 20 gennaio 2017 n. 1582 – Pres. Aniello Nappi, Rel. Guido Mercolino.

Procedimento prefallimentare – Imprenditore  vittima di richieste estorsive – Art. 20 della L. 44/1999 - Sospensione del procedimento – Esclusione – Esecuzione non ancora iniziata.

Imprenditore  vittima di richieste estorsive – Domanda di elargizione delle provvidenze ex legge 44//1999 – Effetti – Sospensione del singolo credito – Sussistenza  di altri crediti inadempiuti – Fallibilità.

Procedimento prefallimentare - Situazione debitoria – Possibilità di una definizione concordata – Tesi difensiva dell’imprenditore - Valutazione riservata ai giudici del merito –  Pronuncia di fallimento – Riproposizione della questione in cassazione – Riesame – Limiti e contenuto.

Procedimento prefallimentare – Trattazione in camera di consiglio –  Debitore - Ricusazione dei magistrati –  Possibile proposizione – Limite temporale.

Il procedimento per la dichiarazione di fallimento non è soggetto alla sospensione dei procedimenti esecutivi contemplata dall’art. 20, quarto comma, della legge n. 44 del 1999 per le vittime di richieste estorsive e dell’usura, avendo lo stesso  natura cognitiva e non esecutiva, dal momento che l’esecuzione collettiva non può ancora ritenersi iniziata fintanto che la dichiarazione di fallimento non venga pronunciata. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

La proposizione  della domanda di elargizione delle provvidenze, previste dagli artt. 3, 5, 6 e 8 della legge 44/1999, a favore dei soggetti danneggiati da attività estorsive, comporta il riconoscimento,  con riguardo ai singoli crediti cui gli eventi lesivi si riferiscono, della sospensione prevista dall’art. 20, primo comma, di detta legge, ma non pregiudica il doveroso riscontro dello stato di insolvenza di cui all’art. 5 L.F. in quanto da valutarsi in relazione alla situazione generale dell’imprenditore, avendo riguardo alla sussistenza di altri inadempimenti o debiti e all’impossibilità da parte dello stesso di farvi fronte con mezzi normali. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

L’asserita possibilità, postulata dall’imprenditore, di evitare la dichiarazione di fallimento attraverso una definizione concordata della sua situazione debitoria dà luogo, non diversamente da quella  sottesa all’accertamento del suo stato d’insolvenza, ad una questione tipicamente riservata al giudice di merito, che è censurabile in cassazione esclusivamente nei limiti dell’accertamento della perdurante capacità dell’imprenditore di far fronte ai suoi debiti con i mezzi economici a sua disposizione. (Pierluigi  Ferrini – Riproduzione riservata)

La trattazione del procedimento prefallimentare in camera di consiglio ai sensi dell’art. 15 L.F. deve considerarsi compatibile con la disciplina della ricusazione a condizione che il debitore faccia valere eventuali ragioni di incompatibilità dei magistrati entro il termine finale rappresentato dall’inizio della discussione della causa in sede di adunanza. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/17568.pdf

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: