Tribunale di Roma – Sovraindebitamento: il debitore privo di beni e di reddito può avere accesso alla procedura di accordo con i creditori mettendo a loro disposizione la somma spettantegli quale vittima dell'usura.

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Data di riferimento: 
23/02/2022

Tribunale di Roma, Sez. fallimentare, 23 febbraio 2022 (data della pronuncia) – Giudice Angela Coluccio.

Sovraindebitamento -- Accordo di composizione - Debitore privo di beni e reddito - Accesso al Fondo Antiusura – Messa a disposizione dei creditori della somma spettantegli – Ammissibilità – Fondamento.

Si deve ritenere ammissibile la proposta di accordo di composizione della crisi formulata da un soggetto sovraindebitato, privo di beni immobili e di redditi idonei a soddisfare i creditori, che consista nella messa a loro disposizione della somma di 30.000,00 euro come derivantegli dall'accesso al Fondo di prevenzione vittime dell'usura, gestito dall'Ambulatorio Antiusura di Roma che ha già deliberato il pagamento di detto importo a suo favore; somma con cui il debitore si propone di pagare integralmente le spese prededucibili e nella misura percentuale dell’1,23% dei debiti erariali. Ciò in quanto anche quella parziale soddisfazione  può risultare, come nello specifico, più vantaggiosa per i creditori sia rispetto al patrimonio del debitore, anche in prospettiva della sua capacità lavorativa nei successivi 18/20 anni, sia rispetto all'ipotesi liquidatoria. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/26845.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: