Corte di Cassazione – Concordato preventivo con riserva – Erronea concessione di un termine superiore a quello previsto dall’art. 161, comma 6, l.f.. ed ammissibilità del concordato.
Cassazione civile, sez. I, 10 Gennaio 2017, n. 270. Maria Cristina Giancola, pres. – Massimo Ferro, rel..
Concordato preventivo con riserva – Assegnazione di un termine superiore a quello previsto dall’art. 161, commi 6 e 10 l.f. – Termine non eccedente quello complessivo – Deposito in termini del piano – Ammissibilità del concordato.
Nell’ipotesi in cui il Tribunale, pendente l’istruttoria prefallimentare ed a seguito della successiva domanda di concordato con riserva, conceda alla debitrice un termine superiore a quello previsto dall’art. 161 comma 6 l.f. (nel caso 92 giorni), detta erroneità della determinazione giudiziale si riflette in un’irregolarità parziale che amplia il termine legale ma non lo fa diventare, oltrepassando il limite normativo applicabile all’istituto della proroga (e cioè quello complessivo dei 120 giorni), affetto da abnormità. Di conseguenza deve ritenersi tempestivo il deposito del piano e della documentazione che abbia avuto luogo entro il termine concesso in quanto la predetta erroneità della determinazione giudiziale non vale a far rimuovere la pronuncia sull’ammissibilità del concordato. (Francesco Gabassi – Riproduzione riservata).