Corte di Cassazione - Concordato preventivo e successivo fallimento - Poteri del giudice del merito investito del reclamo ex art. 18 l.f.
Cassazione civile, sez. I, 20 Dicembre 2016, n. 26332 – Pres. Aniello Nappi - Est. Massimo Ferro.
Concordato preventivo – Inammissibilità – Dichiarazione di fallimento – Reclamo ex art. 18 l.f. – Poteri del giudice in sede di reclamo - Limiti
Il giudice del merito investito del reclamo avverso la sentenza di fallimento è tenuto ad esaminare, anche con esercizio dei poteri officiosi ex art.18 co.10 l. f., tutti i temi di indagine oggetto di doglianza, benché attinenti a fatti (anteriori) non allegati nel corso del procedimento di primo grado o a nuove eccezioni in senso proprio, ed altresì quando il reclamante si limiti a riproporre le tesi difensive già addotte, senza contrastare altrimenti le motivazioni in base alle quali il tribunale le ha respinte. Il solo limite che detto giudice incontra è quello di non potersi spingere sino al punto di valutare d'ufficio la ricorrenza di quei soli presupposti, oggettivi o soggettivi, della fallibilità che non siano in contestazione tra le parti e, anche per tale via, possano comunque dirsi positivamente sussistenti.