Tribunale di Pordenone – Sequestro ex D. Lgs. 159/2011 di beni dell’attivo fallimentare: limite della prevalenza del procedimento penale- preventivo. Nuove ipotesi di chiusura della procedura fallimentare.
Tribunale di Pordenone 17 gennaio 2017 - G.D. Monica Biasutti.
Dichiarazione di fallimento - Sequestro preventivo ai sensi del D. Lgs. 159/2011 – Provvedimento successivo - Principio della prevalenza – Poteri dell’amministratore giudiziario e del giudice delegato al nuovo procedimento.
Dichiarazione di fallimento - Sequestro preventivo ai sensi del D. Lgs. 159/2011 – Principio della prevalenza – Eccezione – Accertamento dei crediti – Potere conservato agli organi fallimentari - Beni oggetto di confisca o sequestro - Fase distributiva - Progetto di pagamento redatto dall’amministratore giudiziario – Riemergere del principio della prevalenza.
Fallimento - Sequestro o confisca dell’intero attivo fallimentare – Nuova ipotesi di chiusura della procedura - Soci di società di persone - Fallimento in estensione – Sequestro o confisca dell’intero patrimonio personale – Causa particolare di chiusura della procedura fallimentare.
Laddove in epoca successiva alla D. Lgs. 159/2011 alla dichiarazione di fallimento (nello specifico di una società di persone e di un suo socio illimitatamente responsabile) venga notificato al curatore un provvedimento di sequestro preventivo ai sensi del D. Lgs. 159/2011 (Codice delle misure antimafia e delle misure di prevenzione...) avente ad oggetto tra i vari beni anche il capitale aziendale ed il complesso aziendale della fallita, trova applicazione il principio, di cui all’art. 64, primo comma, di detto decreto, della prevalenza del sequestro di prevenzione rispetto al fallimento, stante che tale norma prevede che, da parte del G.D. al fallimento, si disponga, sentito il curatore ed il comitato dei creditori, con decreto non reclamabile la separazione di tali beni dalla massa attiva del fallimento e la loro consegna all’amministratore giudiziario, che, con un parallelismo pressoché perfetto rispetto alla procedura fallimentare, gode, in sintonia con un diverso giudice delegato parimenti nominato del tribunale ex art. 35 di quel decreto, del potere di disporre dei beni pervenutigli, di curarne la conservazione e di compiere atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, in particolare della stipula degli atti di vendita e dei relativi incassi. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Gli organi della procedura fallimentare, in caso di sequestro disposto in epoca successiva al fallimento, proseguono comunque anche in tale ipotesi, nonostante la prevalenza riconosciuta al sequestro, la loro attività, stante che, ai sensi dell’art. 64, secondo comma, del D. Lgs. 159/2011, l’accertamento dei crediti e dei diritti vantati nei confronti del fallimento, compresi quelli relativi ai beni sottoposti a sequestro, rimane riservato esclusivamente alla sede concorsuale, secondo le regole contenute negli artt. 92 e seguenti L.F., previa fissazione da parte del G.D. al fallimento, entro novanta giorni dal disposto sequestro, di una nuova udienza per l’esame dello stato passivo. Il principio della preminenza del procedimento penale-preventivo si deve ritenere, viceversa, riemerga nella fase distributiva, posto che il sesto comma del predetto decreto lascia intendere che la distribuzione finale dell’attivo ricavato dalla liquidazione di beni oggetto di confisca o sequestro avvenga secondo il progetto di pagamento redatto dall’amministratore giudiziario, tenuto conto del soddisfacimento, nei limiti previsti dall’art. 53 del D. Lgs. 159/2011 (ossia del 70% del loro valore), dei crediti in sede fallimentare. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Pare ragionevole in via ermeneutica ritenere che il settimo comma dell’ art. 64 del D. Lgs. 159/2011 (che di fatto prevede una nuova causa di chiusura della procedura fallimentare, oltre a quelle elencate dall’art. 118 L.F., in ipotesi di sequestro o di confisca di prevenzione che abbiano per oggetto l’intero attivo fallimentare) abbia introdotto anche una causa di chiusura del fallimento dei soli soci di società di persone, cui il fallimento della stessa sia stato esteso ai sensi dell’art. 147 L.F., in quanto stabilisce un’eccezione alla regola della prosecuzione della verifica dello stato passivo in sede fallimentare qualora il sequestro, che ha fatto seguito alla dichiarazione di fallimento abbia attinto l’intero patrimonio personale dei soci illimitatamente responsabili. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Trib.%20Pordenone%2017%20gennaio%202017.pdf