Corte di Cassazione – Istanza di concordato preventivo ed impedimento temporaneo alla pronuncia della dichiarazione di fallimento. Poteri di verifica del giudice in sede di sub procedimento ex art. 173 L.F.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 18 gennaio 2017 n. 1169 - Pres. Nappi, Rel. Ferro.
Domanda di concordato preventivo - Dichiarazione di fallimento – Impedimento temporaneo – Verificarsi di un evento disciplinante la procedura concordataria – Procedura fallimentare – Possibile prosecuzione.
Dichiarazione di fallimento – Iniziativa di parte – Presupposto necessario anche in corso di subprocedimento ex art. 173 L.F..
Sentenza dichiarativa di fallimento – Reclamo - Giudice dell’impugnazione – Precedente pronuncia di inammissibilità del concordato preventivo – Fatti non allegati nel corso del giudizio di primo grado - Possibile riesame – Principio di devoluzione piena della controversia.
Concordato preventivo – Revoca dell’ammissione – Mancanza delle condizioni prescritte – Rilevazione possibile.
La pendenza di una domanda di concordato preventivo, sia esso ordinario o con riserva, si deve ritenere che impedisca temporaneamente la dichiarazione di fallimento fino al verificarsi di uno degli eventi previsti dagli artt. 162, 173, 179 e 180 L.F. comportarti l’inammissibilità della procedura concordataria, ma che non renda improcedibile il procedimento prefallimentare iniziato su istanza di un creditore o su richiesta del Pubblico Ministero, né che ne comporti la sospensione, (ben potendo lo stesso essere istruito e concludersi con un decreto di rigetto), risultando la procedura fallimentare semplicemente confinata in una “fase del tutto in itinere” come tale suscettibile di ritrovare sviluppo e prosecuzione al verificarsi di un primo evento disciplinante (anche in modo non definitivo) la domanda di concordato. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
E’ rilevabile in via officiosa anche in sede di reclamo ex art 18 L.F. o nel corso del subprocedimento ex art. 173 L.F. che permette la conversione della procedura concordatizia in fallimento, la carenza dell’indispensabile (stante l’inammissibilità di una iniziativa d’ufficio) legittimazione processuale e sostanziale del soggetto istante ad avviare il procedimento prefallimentare. (Pierlugi Ferrini – Riproduzione riservata)
Nel giudizio di reclamo ex art 18 o 162 L.F. L.F. avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, anche qualora questa faccia seguito alla dichiarazione di inammissibilità del concordato preventivo, vige un identico ed unitario principio di devoluzione piena della controversia al giudice dell’impugnazione, in quanto anche la decisione sull’inammissibilità della intentata procedura concordataria costituisce parte inscindibile di un unico giudizio sulla regolazione concorsuale della crisi, onde il giudice adito è tenuto a riesaminare, anche avvalendosi dei poteri officiosi previsti dall’art. 18, decimo comma, L.F.., tutte le questioni attinenti detta ammissibilità come prospettate dal curatore e dalle altre parti costituite, e ciò anche laddove si riferiscano a fatti non allegati da alcuno nel corso del procedimento innanzi al giudice di primo grado, né rilevati d’ufficio nel corso dello stesso, ed, invece, dedotti per la prima volta, appunto, in sede di reclamo. (Pierlugi Ferrini – Riproduzione riservata)
Posto che l’inammissibilità della richiesta di concordato può essere rilevata in qualsiasi fase, è proprio la portata di duplice controllo di cui all’art. 173 L.F. (in particolare ai sensi dell’ultimo comma di detta disposizione) a permettere la sussunzione nella fattispecie di revoca di ogni vicenda di inammissibilità, anche alla stregua della venuta meno delle condizioni di cui agli artt. 160 e 161 L.F..(Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/170123125824.pdf