Corte di Cassazione Sez. Un.(27073/16) – Concordato preventivo: inammissibilità del ricorso straordinario per cassazione avverso i decreti di inammissibilità della proposta, di omologazione e di revoca dell’ammissione.
Corte di Cassazione, Sez.Un., 28 dicembre 2016 n. 27073 - Pres. Rordorf, Rel. De Chiara.
Provvedimento giurisdizionale non avente veste di sentenza - Ordinanza o decreto – Impugnabilità con ricorso straordinario in cassazione – Requisiti richiesti – Decisorietà e definitività.
Concordato preventivo – Decreti di inammissibilità della proposta o di revoca dell’ammissione - Non consequenziale sentenza di fallimento – Assoggettabilità a ricorso straordinario in cassazione – Esclusione – Difetto del requisito della decisorietà.
Concordato preventivo – Decreto positivo o negativo di omologazione - Non consequenziale sentenza di fallimento - Ricorso straordinario per cassazione – Inammissibilità - Difetto del requisito della definitività.
Concordato preventivo non ammesso o revocato – Consecuzione procedure – Sentenza di fallimento – Impugnazione in cassazione per motivi attenenti alla precedente procedura – Ammissibilità.
Affinché un provvedimento giurisdizionale non avente veste di sentenza (ordinanza o decreto) sia impugnabile con ricorso ai sensi dell’art. 111, settimo comma, Cost. non è sufficiente che abbia carattere decisorio, ossia che incida sui diritti soggettivi tra le parti in contradditorio tra loro con efficacia di giudicato, ma occorre anche che sia definitivo, ossia che non sia soggetto ad un diverso mezzo di impugnazione, dovendosi altrimenti esperire innanzitutto tale mezzo (appello, reclamo o quant’altro) sicché il ricorso per cassazione riguarderà il successivo provvedimento emesso all’esito dell’impugnazione. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Stante che un provvedimento emesso in forma diversa della sentenza può essere soggetto a ricorso straordinario per cassazione esclusivamente allorché è decisorio e definitivo, il decreto con cui il tribunale dichiara l’inammissibilità della proposta di concordato, ai sensi del secondo comma dell’art. 162 L.F. (anche, a seguito del richiamo ex art. 179, primo comma, L.F., per mancato raggiungimento delle maggioranze richieste dal primo comma dell’art. 177 L.F.) non è soggetto a tale impugnativa, in quanto in tale ipotesi il decreto, pur presentando indubbiamente il carattere della definitività – in quanto espressamente dichiarato “non soggetto a reclamo” – non presenta anche il carattere della decisorietà dal momento che viene emesso dal tribunale a prescindere da una controversia, anche solo potenziale, tra parti contrapposte, bensì all’esito di un procedimento che prevede solo che sia “sentito il debitore”. Allo stesso modo non è soggetto a ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111, settimo comma, Cost., il decreto con cui il tribunale, ai sensi dell’art. 173 L.F., revoca l’ammissione alla procedura di concordato preventivo senza emettere consequenziale sentenza di fallimento del debitore, non avendo, anche in tale caso, quel provvedimento carattere decisorio. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Nella diversa ipotesi che il ricorso straordinario per cassazione abbia ad oggetto il decreto del tribunale che conclude sia in senso positivo che negativo il giudizio di omologazione ex art. 180 L.F. senza però emettere una consequenziale sentenza dichiarativa di fallimento si deve pervenire ad un analogo giudizio di inammissibilità, ma per una ragione opposta, non perciò in quanto non decisorio, stante la natura chiaramente contenziosa del procedimento che prevede la “comparizione delle parti e del commissario giudiziale”, ma in quanto difetta il requisito della definitività, essendo tale decreto reclamabile innanzi alla corte d’appello ai sensi dell’art. 183 L.F.. Solo il provvedimento emesso da quest’ultima all’esito del reclamo potrà essere, viceversa, oggetto di ricorso straordinario, in quanto, pur condividendo il carattere decisorio del provvedimento impugnato, non risulta (a differenza di quando accade nel caso analogo di reclamo avverso l’omologazione del concordato fallimentare) a sua volta impugnabile. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
La funzione nomofilattica del giudice di legittimità trova modo di esprimersi con riguardo agli istituti di inammissibilità della proposta di concordato preventivo e di revoca dell’ammissione a detta procedura, allorché, come avviene normalmente, alle relative decisioni faccia seguito la sentenza dichiarativa del fallimento del debitore, stante che tale decisione risulta impugnabile, anche per motivi che concernono le precedenti presupposte decisioni, con rimedi culminanti appunto nel ricorso per cassazione. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/27073_12_2016.pdf