Tribunale di Treviso – Istanza di sospensione delle azioni esecutive o cautelari proposta prima della formalizzazione di un accordo di ristrutturazione: effetti e successivo vaglio giudiziale.
Tribunale di Treviso, Sez. II civ., 02 gennaio 2017 - Pres. Rel. Passarelli.
Accordo di ristrutturazione dei debiti - Mancata formalizzazione – Sospensione delle azioni cautelari od esecutive – Istanza - Effetti prenotativi – Tribunale - Verifica sussistenza dei presupposti richiesti – Mancato riscontro - Omessa fissazione del termine per il deposito dell’accordo – Caducazione degli effetti.
In presenza di una istanza di istanza di sospensione delle azioni cautelari od esecutive proposta, ex art. 182 bis, sesto comma, L.F., da un imprenditore in stato di crisi nel corso delle trattative e prima della formalizzazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti, non è consentito al tribunale, in sede di udienza ex settimo comma, all’esito di un sommario giudizio di natura prognostica, di procedere alla concessione del termine di non più di sessanta giorni previsto dalla norma per il deposito dell’accordo, laddove ravvisi che non ricorrono i presupposti richiesti, vale a dire che non sussiste alcuna concreta prospettiva che si possa raggiungere la richiesta maggioranza favorevole alla conclusione dell’accordo di almeno il sessanta per cento dei crediti e che si possa, altresì, assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei. In tal caso il tribunale deve disporre la caducazione degli effetti protettivi che erano conseguiti, senza un preliminare vaglio giudiziale, dalla mera pubblicazione nel registro delle imprese della domanda, effetti prenotativi che risultano però subordinati alla concessione del termine predetto. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
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