Tribunale di Brescia – Fallimento: facoltà per il curatore di eseguire o sciogliersi dai contratti preliminari di vendita di immobili non ancora completati.

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Data di riferimento: 
23/05/2014

Tribunale di Brescia 23 maggio 2014 - Pres. Rosa. Esrt. Del Porto.

Fallimento –  Contratti preliminari di vendita di immobili non ancora completati – Curatore - Esecuzione o scioglimento – Facoltà –  Preliminare di vendita di immobili ad uso abitativo trascritto  - Subentro obbligato – Esclusione – Art. 72, ottavo comma. L.F. - Costruzione non completata –  Ipotesi non contemplata -  Danno per i creditori concorsuali.

Fallimento –  Contratti preliminari di vendita di immobili non ancora completati – Iscrizione ipotecaria non cancellata o non frazionata - Curatore – Subentro – Obbligo di stipula dei definitivi  - Inammissibilità ex art. 8 d.lgs. 122/2005.

 Ai sensi dell’art. 72 bis L. F., come richiamato dall’art. 72, terzo comma, L.F., i contratti preliminari di vendita relativi ad immobili da costruire ancora pendenti alla data del fallimento possono (salvo che gli acquirenti abbiano già escusso la fideiussione posta a garanzia della restituzione di quanto versato che il costruttore, ex art. 2 d.lgs. 122/2005,  è obbligato a consegnare loro all’atto della stipula), a discrezione del curatore, essere eseguiti, previa autorizzazione del comitato dei creditori,  o sciolti, ex art. 72 primo comma L.F.. Un subentro obbligato in tali preliminari da parte del curatore, ai sensi dell’art. 72, ottavo comma L.F.,  non può ritenersi ipotizzabile, stante che la preclusione dello scioglimento, che tale disposizione contempla nel caso di preliminare di vendita trascritto ai sensi dell’art. 2645 c.c. avente ad oggetto immobili destinati a specifici usi (ad uso abitativo in particolare), risulta, laddove i preliminari abbiano ad oggetto immobili non ancora costruiti, inapplicabile non essendo tale particolare ipotesi espressamente prevista da detta disposizione e stante che il subentro comporterebbe l’obbligo per la procedura fallimentare di provvedere al completamento degli immobili promessi in vendita  od alla integrale realizzazione degli stessi, sopportando costi prededucibili a danno della massa dei creditori e a beneficio unico del promittenti acquirenti. (Eleonora Toso – Riproduzione riservata)

Il subentro della curatela nei contratti preliminari di vendita di immobili non ancora costruiti imporrebbe alla curatela stessa di procedere, in luogo della vendita forzata, alla stipula dei contratti definitivi, onde non potrebbe trovare applicazione la disposizione dell’art. 108, secondo comma L.F., che prevede in caso di esecuzione forzata, a vantaggio degli acquirenti, la cancellazione delle ipoteche. Ciò anche a prescinder dal fatto che l’esecuzione dei contratti preliminari, sarebbe comunque impedita, ex art. 8 d.lgs. 122/2005 dall’esistenza (come nel caso specifico) di un’iscrizione ipotecaria non cancellata o non frazionata. (Eleonora Toso – Riproduzione riservata)

 

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/12630.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: