Corte d’Appello di Bari – Concordato preventivo: accertamento e prova della sussistenza degli atti e fatti indicati dall’art. 173 l.f. ed irrilevanza dell’accettazione della proposta concordataria da parte dei creditori.
Corte di Appello di Bari, Sez I civ, 12 maggio 2016- Pres. rel. Gaeta, cons. Mitola, Papa.
Concordato preventivo - Omologazione - Atti fraudolenti compiuti dal debitore - Accertamento da parte del tribunale – Mancata apertura di un procedimento di revoca - Rigetto della proposta.
Proposta concordataria – Voto favorevole ed omologazione – Reclamo - Atti fraudolenti compiuti dal debitore – Riscontro positivo - Conoscenza da parte dei creditori – Irrilevanza – Revoca dell’ammissione.
Concordato preventivo - Atti o fatti rilevanti ai sensi dell’art. 173 L.F. – Prova - Principio civilistico –Prevalenza dell’evidenza sulla certezza – Criterio valido.
A seguito dell’ accertamento di atti o fatti rilavanti ai sensi dell’art. 173 L.F., la domanda di concordato preventivo dev’essere, in sede di omologazione, respinta dal tribunale anche in mancanza dell’ apertura di un procedimento di revoca dell’amissione ex art. 173 L.F. (cfr. Cass. 10778/14). (Eleonora Toso – Riproduzione riservata)
L’accettazione della proposta concordataria da parte dei creditori che siano a conoscenza degli atti fraudolenti compiuti dal debitore, e quindi in possesso di tutti gli elementi necessari per formare un giudizio, non toglie rilevanza alla frode laddove risulti positivamente riscontrata (nello specifico la Corte ha, per tale motivo, accolto il reclamo proposto ex artt. 18 e 183 L.F., avverso il decreto del tribunale di omologazione ex art. 180 L.F. del concordato preventivo, che è stato conseguentemente respinto). (Eleonora Toso – Riproduzione riservata)
Al fine dell’acquisizione della prova della natura dolosa degli atti o fatti rilevanti ai sensi dell’art. 173 L.F. che causino un’ occultamento dell’attivo concordatario, trova applicazione il principio civilistico del “più probabile che no” e non invece quello penale dell’ “oltre ogni ragionevole dubbio”; prevale infatti la preponderanza dell’evidenza sulla certezza (cfr. Cass. 13214/12). (Eleonora Toso – Riproduzione riservata)http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/fal.php?id_cont=15519.php