Tribunale di Milano – Accordi di ristrutturazione dei debiti: possibile utilizzo dello strumento sia da parte di una Società di Gestione del Risparmio sia da parte di un Fondo Chiuso di Investimento Immobiliare.

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Data di riferimento: 
10/11/2016

 

Tribunale di Milano 10 novembre 2016 - Pres. Simonetti, Est. Rolfi.

 

Accordo di ristrutturazione dei debiti – Natura di procedura concorsuale – Esclusione – Utilizzo dello strumento da parte di una S.G.R. – Ammissibilità – Profili essenziali.

 

Accordo di ristrutturazione dei debiti – Fondo chiuso di investimento immobiliare – Stato di crisi -  Utilizzo dello strumento attraverso la S.G. R. che lo rappresenta – Ammissibilità - Adesione di almeno il 60% dei creditori del Fondo – Omologazione.

 

 Nonostante le novità progressivamente apportate alla fattispecie dell’accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'art. 182-bis L.F. — ivi compresa la recente introduzione da parte del D.L. 83/2015 della speciale fattispecie dell’accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari di cui all'art. 182-septies L.F. — e nonostante le presenza di voci contrarie, deve ritenersi tuttora  condivisibile la ricostruzione dogmatica che nega all'accordo di ristrutturazione la natura di procedura concorsuale e ciò in ragione di alcuni profili essenziali, quali: a) l'assenza di un organo della procedura nominato dal Tribunale; b) l'assenza dell'apertura del concorso fra i creditori; c) il carattere comunque relativo dei limiti di disponibilità del patrimonio da parte del debitore (i cui atti dispositivi in corso di procedura non risultano sanzionati); d) il carattere assolutamente temporaneo dell' automatic stay (i cui effetti di protezione automatica possono cessare ancora in pendenza della procedura di omologa). Pertanto, nel caso particolare in cui (come nello specifico) l'accordo di ristrutturazione dei debiti venga presentato da una Società di Gestione  del Risparmio in nome e per conto di un Fondo Chiuso di Investimento Immobiliare, deducendo una situazione di crisi del Fondo medesimo che si starebbe riverberando sulla stessa società d’ intermediazione finanziaria cagionandone una crisi complessiva, detta società può avvalersi di tale strumento, nonostante l’operatività del divieto di accesso alle "procedure concorsuali" di cui agli artt. 80, comma 6, T.U.B. e 57, comma 3, T.U.F. chepreclude agli intermediari finanziari la possibilità di fare ricorso alle procedure concorsuali diverse dalla liquidazione coatta. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

Deve ritenersi che anche un Fondo chiuso di investimento immobiliare che si trovi in stato di crisi ben possa, quale soggetto giuridico autonomo dotato di autonomia patrimoniale e, pertanto, capace di essere titolare di diritti sostanziali e processuali - attraverso la S.G.R. che lo rappresenta — fare ricorso allo strumento dell'accordo di ristrutturazione con i soli suoi creditori, la cui omologa, conseguentemente, potrà avvenire una volta verificato lo stato di crisi del Fondo (e non della SGR) e previa adesione di almeno il 60% dei creditori del Fondo medesimo, considerata la evidente natura imprenditoriale dell'attività che tramite il Fondo viene svolta. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/16336.pdf

 

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: