Corte di Cassazione – Fallimento ed esenzione da revocatoria in caso di pagamenti effettuati nell’esercizio dell’attività d’ impresa “nei termini d’uso”. Limiti del sindacato della Corte sulle spese.

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Data di riferimento: 
07/12/2016

 

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 07 dicembre 2016 n. 25162 - Pres. Nappi, Rel. Di Virgilio.

 

Fallimento - Esenzione da revocatoria - Pagamenti effettuati nell’esercizio dell’attività d’ impresa “nei termini d’uso” – Principio di diritto - Modalità proprie del rapporto tra le parti – Interpretazione da considerarsi più corretta.

 

Compensazione delle spese –  Scelta discrezionale riservata al giudice di merito - Decisione sottratta al sindacato della Corte di Cassazione.

 

Al fine di decidere  dell’interpretazione più corretta da darsi della espressione “nei termini d’uso” di cui all’art. 67, terzo comma, lett. a), L.F., la soluzione da ritenersi più appagante per stabilire quali pagamenti “effettuati nell’esercizio dell’attività d’ impresa” si possano considerare esenti da revocatoria, deve ritenersi quella che privilegia, anziché la prassi del settore economico, il rapporto diretto tra il fallito e l’accipiens, dando rilievo al mutamento dei termini in cui il pagamento si è svolto, sia per quanto concerne i tempi che le relative modalità. Va pertanto affermato il seguente principio di diritto” Il riferimento dell’art. 67, 3° comma lett. a), l.f., ai “termini d’uso, ai fini dell’esenzione da revocatoria fallimentare per i pagamenti di beni e servizi effettuati nell’esercizio dell’attività d’impresa, attiene alle modalità proprie del rapporto tra le parti e non già alla prassi del settore economico in questione.” (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

Esula dal sindacato della Corte di Cassazione, che è volto ad accertare solamente che non risulti violato il principio secondo il quale le spese processuali non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, e rientra  nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità, ex art. 92, secondo comma, c.p.c., di compensare in tutto o in parte le spese sia in ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso di altri giusti motivi. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/161222153012.PDF

 

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Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: