Tribunale di Vicenza – Proposta di concordato preventivo con cessione dei beni: modifica delle modalità di deposito delle somme costituenti indispensabile apporto finanziario da parte del terzo garante.

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Data di riferimento: 
16/11/2016

 

Tribunale di Vicenza 16 novembre 2016 - Pres. Borella, Rel. Pitinari.

 

Concordato preventivo - Apporto finanziario da parte del terzo – Modalità di deposito – Modificazione – Costituzione a nome della procedura -  C.G. – Superamento delle iniziali perplessità – Omologazione.

 

In sede di omologa di un concordato preventivo con cessione dei beni, si possono considerare superate le perplessità espresse dal Commissario Giudiziale, nell’ambito del parere ex art. 180 L.F., laddove l’apporto finanziario da parte del terzo garante, che la proposta prevedeva come necessario per soddisfare, come richiesto dall’art. 160, quarto comma, L.F., almeno il 20% dei creditori chirografari, prestato originariamente sotto forma di deposito bancario a nome dello stesso, seppure con possibilità di prelievo da parte del C.G. vincolato ad ordine del giudice, venga successivamente costituito a nome della procedura (nello specifico, alla luce di tale modifica, come avvallata dal C.G. in corso di udienza, la proposta concordataria, sussistendo tutte le condizioni di legge, è stata regolarmente omologata). (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/CCF12122016.pdf 

 

 

 

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Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: